In particolare la circolare chiarisce che, fermo restando il pagamento del contributo per giudizi individuali o di pubblico impiego (in base al valore ridotto della metà) per previdenziali (in maniera fissa) sempre che la parte non si trovi nelle condizioni di redditi tali da beneficiare dell'esenzione (reddito inferiore a 31.884,48) devono, invece, considerarsi esenti tutti i procedimenti di esecuzione (mobiliare o immobiliare) relativi a sentenze rese in ambito di giudizi di lavoro, nonchè quelli relativi al recupero di crediti di lavoro nelle procedure concorsuali.
In ogni caso non è mai dovuta la marca da 8 euro prevista per gli altri procedimenti civili
La circolare precisa che il limite di reddito individuale di 31.884,48 al di sotto del quale vi è l'esenzione dal pagamento del contributo unificato si riferisce alle sole persone fisiche.
Viene chiarito che, feme restando le esenzioni sopra indicate, per i procedimenti di ingiunzione, nonchè per le relative opposizioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria l'importo del contributo unificato è quello previsto dall'art. 13 comma 1 lettera a) (attualmente 37 euro) con riduzione della metà.
Mentre per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro e pubblico impiego, nonchè per le relative opposizioni si applicherà il contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del DPR 115/2002, in base al valore del credito, ridotto della metà, escludendosi, così, la possibilità di una doppia riduzione.
La circolare chiarisce che il criterio di esenzione previsto dall'art. 9 comma 1 bis in base al reddito non sia applicabile ai giudizi instaurati dinanzi alla Corte di Cassazione e, dunque, in tali casi si applicherà il contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 3 (in base al valore, ridotto della metà).
Per quanto riguarda tali procedimenti viene specificato che non è dovuta la marca da 8 euro. Alla stessa maniera il detto importo non è dovuto neppure per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento.
Viene chiarito che, ferma restando l'applicazione del contributo unificato ridotto della metà, lo stesso non è riscosso dall'ufficiale giudiziario, ma dalla Cancelleria che dovrà formare un fascicolo e richiederne il pagamento alla parte istante.
Come è noto il comma 1 bis dell'art. 13 DPR 115/2002 ha previsto l'aumento del contributo unificato nella misura della metà per i giudizi di impugnazione e del doppio per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.
La circolare chiarisce che per giudizi di impugnazione si intendono tutti quelli in cui vi è una richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giudiziario. Rientrano dunque in tale categoria oltre che gli appelli anche i reclami avverso i provvedimenti cautelari o l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Non rientrano, invece, in tale categoria le impugnazioni dei decreti di liquidazione di cui all'art. 170 del DPR 115/2002 (compenso del difensore, perito, custode, ecc..)
- Domanda riconvenzionale, modifica della domanda, chiamata in causa o intervento autonomo
Come è noto il comma 3 dell'art. 14 DPR 115/2002 ha introdotto in questi casi il pagamento di un autonomo contributo unificato, prescindendo dall'aumento di valore della domanda. Per tali motivi anche l'intervento nella procedura esecutiva è soggetto a contributo unificato.
La circolare, infine, chiarisce che la modifica dei riti inerenti talune domande non ha inciso sul regime fiscale delle stesse.
Dunque, per la volontaria giurisdizione, sebbene taluni procedimenti si introducano con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. dovrà continuare ad applicarsi il contributo fisso previsto per tale materia e non quello previsto genericamente per i giudizi introdotti con rito sommario.
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