Si sottolinea che a tali nuove disposizioni sono state ammesse delle deroghe in particolari casi per i quali è ammessa la riduzione di suddetti intervalli di tempo:
Per le attività di tipo stagionale, sono stati forniti ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro a fronte dell' Istanza di Interpello n.37 del 22 novembre 2012 da parte di Federalberghi. Il Ministero del Lavoro in risposta a tali istanza ha confermato che i termini ridotti a 20 e 30 giorni sono validi anche in caso di disciplina contrattuale collettiva che le parti abbiano sottoscritto anche in data anteriore all'entrata in vigore della Riforma del Lavoro.
CASI AMMESSI DI RIDUZIONE DEGLI INTERVALLI DI TEMPO
CASO IN CUI NON E' NECESSARIO IL RISPETTO DI INTERVALLI DI TEMPO TRA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: LE START-UP INNOVATIVE
La Legge n.179/2012 ha ammesso un'ulteriore deroga al rispetto degli intervalli di tempo da rispettare in caso di successione di contratti a tempo determinato riguardo alle Start-Up innovative.
Le Start-Up innovative sono state introdotte al fine di agevolare la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione in particolare dei giovani e contribuire alla nascita di una nuova mentalità imprenditoriale focalizzata sull'innovazione.
I requisiti che una "Start-Up innovativa" deve rispettare per definirsi tale sono, tra gli altri:
Pertanto, per favorire una maggior flessibilità del mercato del lavoro viene ammessa per le Start-Up innovative la possibilità di non dover rispettare l'intervallo di tempo minimo tra contratti a tempo determinato che può quindi essere rinnovato anche senza soluzione di continuità.
ATTIVITÀ DI TIPO STAGIONALE
Il Ministero del Lavoro a fronte dell' Istanza di Interpello n.37 del 22 novembre 2012 da parte di Federalberghi ha confermato che i termini ridotti a 20 e 30 giorni sono validi in caso di disciplina contrattuale collettiva che le parti abbiano sottoscritto anche in data anteriore all'entrata in vigore della Riforma del Lavoro fermo restando pertanto tutte le ipotesi di riduzione degli intervalli di tempo tra contratti di lavoro a tempo determinato già definite dalla parti sociali, tra le quali: periodi legati a festività religiose e civili, periodi legati ad iniziative commerciali, periodi legati ad iniziative promozionali, periodi connessi allo svolgimenti di manifestazioni.
CCNL TURISMO: ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI
In applicazione della facoltà riconosciuta alle parti sociali, come disciplinato dalla Riforma del Lavoro, nel settore turismo, in data 21.11.2012 e 22.11.2012 sono stati stipulati accordi tra le parti sociali al fine di consentire l' applicazione degli intervalli di tempo ridotti nella successione di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti fino alla data del 30.06.2013
(Fonti: Legge n. 92/2012, Legge n.134/2012,, Legge n.179/2012, Circolare del Ministero del Lavoro n.27 del 7 novembre 2012).
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