Solo 40 incardinate e solo 3 accolte. Un flop. L'azione di classe, come attualmente disciplinata, non fa nessuna paura alle aziende, non e' assolutamente idonea a metterle sotto pressione economica e psicologica, non le stimola a maggior correttezza nei confronti dei consumatori nel timore di una condanna severa (economicamente parlando) se questi consumatori si unissero in una class action contro di loro.
La proposta di legge passata alla Camera (disegno di legge C.1335, ora al Senato S.1950) e' sicuramente migliorativa dell'attuale sistema perche' smantella quell'apparato di "punizioni economiche" per il proponente, che facevano si' che l'azione venisse scoraggiata (spese legali decisamente superiori rispetto a quelle di una causa individuale, rischio di condanna alle spese e al risarcimento dei danni per lite temeraria in caso di inammissibilita' della domanda, spese di pubblicita' dell'azione). Tali punizioni economiche vengono "spostate" sull'azienda, che sara' tenuta a pagare le spese di eventuali consulenze tecniche, i compensi del "rappresentante comune degli aderenti", in misura percentuale tenendo conto del numero dei componenti la classe secondo scaglioni predeterminati dalla legge stessa, le spese legali dell'attore maggiorate in ragione delle somme dovute agli aderenti. In caso poi l'azienda condannata non paghi spontaneamente sara' possibile una esecuzione forzata "collettiva".
La pubblicita' dell'azione, che nella legge attuale e' a carico del proponente, verra' effettuata dalla cancelleria del Tribunale sul sito del ministero della Giustizia.
L'azione potra' essere intrapresa - da un'associazione, un comitato o un singolo componente della classe - per la tutela di "diritti individuali omogenei", cioe' per accertare la responsabilita' di condotte lesive tenute da imprese e enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita' e per ottenere la condanna al risarcimento del danno. La disciplina si apre quindi a qualsiasi "diritto individuale omogeneo" mentre finora l'azione di classe e' stata possibile solo per limitate categorie di diritti (consumeristici e interessi collettivi) e solo in determinati ambiti.
Il giudizio si strutturera', stando al testo attualmente al vaglio del Parlamento, in tre fasi:
Il potenziale aderente non avra' bisogno di farsi assistere da un avvocato e potra' aderire all'azione anche dopo la sentenza di accoglimento (nella terza fase) entro un termine stabilito dal Tribunale.
Sara' inoltre possibile anche proporre una azione collettiva inibitoria per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta, che potrebbe rivelarsi molto utile in ottica "preventiva", per evitare che una determinata condotta sia protratta cagionando ulteriori danni. In questo caso il Tribunale potra' avvalersi, ai fini della prova, anche di "dati statistici e di presunzioni semplici".
Si tratta di un disegno di legge sicuramente migliorativo della disciplina attuale, che e' pero' ancora solo a meta' dell'iter parlamentare, e contro il quale le imprese hanno gia' iniziato una strenua opposizione, che ha gia' portato il ministro Boschi a "prendere le distanze" dal disegno di legge.
Vedremo se il Senato lo confermera', migliorera' (dal nostro punto di vista) o lo snaturera' facendosi condizionare dalla strenua opposizione di Confindustria e dai sostenitori di queste posizioni in Parlamento.
di Emmanuela Bertucci
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