Lunedì 10 febbraio 2014

Consiglio dei Ministri: le novità per sostituire acquisti e recedere da contratti stipulati via Internet, telefono e fuori dei locali commerciali

a cura di: Studio Legale Gabriella Filippone
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Consiglio dei Ministri: le novità per sostituire acquisti e recedere da contratti stipulati via Internet, telefono e fuori dei locali commerciali

Il Cdm ha dato il via libera al decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue. Il decreto attuativo delle norme Ue sarà operativo dal 14 giugno.

Vediamo quali sono le modifiche al Codice del consumo: il provvedimento allunga il tempo per esercitare il diritto di recesso. Il consumatore avrà 14 giorni di tempo per recedere dal contratto (oggi ne sono dieci). A partire dal 14 giugno il consumatore avrà dunque due settimane di tempo per ripensarci e restituire al venditore i prodotti acquistati; potrà restituire il prodotto anche se in parte deteriorato.

Il termine di due settimane vale per gli acquisti effettuati via Internet o per telefono e quelli fuori dei locali commerciali.

Informative: Il decreto dispone maggiori informazioni precontrattuali da parte del venditore per le transazioni a distanza e porta a porta.
Il decreto introduce l'obbligo di informazioni da fornire prima della conclusione del contratto. Dovranno riguardare l'identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o servizio, le modalità di pagamento, le garanzie a favore del consumatore, la facoltà di recesso. Alcune informazioni dunque sono previste per poter rintracciare il venditore o il fornitore del servizio.

Forma del contratto: per iscritto e con un linguaggio chiaro e semplice.

Recesso: è il diritto di ripensamento, il consumatore unilateralmente e senza necessità di motivazione può ritornare sui propri passi e recedere dal contratto, senza il consenso del venditore/fornitore. Il recesso sarà possibile entro il termine di 14 giorni (oggi ne sono dieci).
Nel caso in cui il venditore non fornirà al consumatore l'informazione sull'esistenza del diritto di recesso, il termine per ripensarci si allungherà dagli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e da 90 giorni dalla consegna del bene a 12 mesi.

Bene deteriorato dal consumatore: in caso di ripensamento, il consumatore potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, in questo caso il consumatore sarà responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito. La responsabilità per diminuzione del valore è prevista solo nel caso in cui il consumatore farà un uso indebito dei beni; il consumatore che si limita a togliere l'imballo e a verificare se il prodotto funziona, non è responsabile.

Modello Ue di recesso: il decreto mette a disposizione un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi Ue. Ad ogni modo il consumatore resterà libero di presentare una dichiarazione di recesso in qualsiasi forma, purché chiara ed esplicita delle sue intenzioni.

Consegna: il decreto prevede un termine di 30 giorni per la consegna dei beni comprati. Scaduto il termine, il consumatore di regola deve concedere un nuovo termine, decorso il quale il contratto può ritenersi sciolto, con obbligo del commerciante di risarcire i danni.

Pagamenti: il decreto legislativo vieta di imporre al consumatore tariffe superiori qualora non utilizzi contante, in caso di pagamenti ad es. con carte di credito o bancomat; un analogo limite concerne la tariffa telefonica delle linee messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza. Nel caso in cui il venditore o il fornitore di servizi richiedano l'uso del telefono per essere contattati dal consumatore riguardo al contratto concluso, il consumatore non sarà tenuto a pagare più della tariffa base di quando a contattare è il professionista.

Frodi: riguardo alle truffe con carte di pagamento, l'istituto di emissione della carta dovrà riaccreditare i pagamenti al consumatore, in caso di addebito eccedente rispetto al prezzo pattuito o in caso di uso fraudolento.

Strumenti di tutela: il decreto affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di sanzionare le condotte irregolari che violano i diritti dei consumatori.

Il consumatore potrà far valere i propri diritti anche davanti al giudice ordinario, al riguardo il decreto ribadisce la regola del foro del consumatore: il giudice competente è quello del luogo di residenza del consumatore.

L'adozione del dlgs servirà anche a superare una procedura d'infrazione della Ue nei confronti dell'Italia e ad armonizzare a livello comunitario le procedure, così da ridurre gli oneri amministrativi per le imprese presenti su più mercati.

Fonti: Matteo Prioschi | "Acquisti a distanza con garanzia" | II Sole 24 Ore;
Antonio Ciccia | "Consumatori, un pieno di tutele" | Italia Oggi

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Gabriella Filippone

Avv. Gabriella Filippone

Avvocato del foro di Pescara
Studio Legale Gabriella Filippone
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi G. D'annunzio di Chieti - Teramo. Avvocato, con studio in Pescara. Mi occupo di diritto civile e di alcuni settori penali. Ho maturato...
esperienza specialistica nel contenzioso civile prevalentemente nei settori recupero crediti e locazioni immobiliari.

Ho prestato attività di collaborazione e consulenza legale in favore di un’associazione dei consumatori di rilevanza nazionale, maturando esperienza nel settore del consumerismo nell’ambito della tutela del consumatore.
Redattrice di scritti, contributi e articoli per riviste giuridiche on line.
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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