Con la
Risoluzione 15/E del 4 marzo 2013, l'Agenzia Entrate ha precisato che la revisione periodica obbligatoria (ex decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311) degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10%.
L'aliquota ridotta non è invece applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (cfr. circolare Min. Finanze, 7 aprile 2000, n. 71).
Le aziende che avessero applicato l'IVA con aliquota ordinaria al 21% ordinaria dovranno rimborsare ai clienti la maggior IVA addebitata, salvo poi richiederne il rimborso all'erario, con richiesta da presentare entro il termine biennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell'imposta applicata nella misura ordinaria.
La richiesta di rimborso potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.
La citata Risoluzione del 4 marzo 2013 esclude espressamente che per ottenere il rimborso dell'IVA applicata in misura eccedente il 10% possano essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall'articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E).