Lunedì 23 febbraio 2015

Crisi d'impresa e cause di scioglimento della societa' in concordato preventivo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Crisi d'impresa e cause di scioglimento della societa' in concordato preventivo

Il Consiglio Notarile di Firenze, con l'orientamento 49 del 2015 affronta il tema della CRISI D'IMPRESA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO.

In particolare:

  1. Non operando, ai sensi dell'art. 182 sexies c.c., la causa di scioglimento prevista nell'art. 2484, n. 4 c.c. (vedi Orientamento 31/2013), l'apertura della fase di liquidazione di una societa' che ha presentato una domanda di concordato preventivo - o di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis comma sesto l.f. - e che versa in una situazione di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., presuppone lo scioglimento volontario per deliberazione dei soci ai sensi dell'art. 2484 n. 6) c.c., e non puo' essere assunta se l'assemblea e' convocata per la sola adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., trattandosi in tal caso di materia non prevista nell'ordine del giorno.

  2. La deliberazione ai sensi dell'art. 2484 n.6) c.c. non necessita di per se' di alcuna autorizzazione giudiziale, trattandosi di scelta organizzativa , salvo valutarne la compatibilita' con la procedura ed i possibili riflessi su di essa, anche sotto il profilo dei costi (vedi Orientamento 33/2013).

  3. La causa di scioglimento della societa' prevista nell'art. 2484 n. 4) c.c. opera nuovamente a seguito dell'omologazione del concordato preventivo (o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), con integrale vigenza degli obblighi per gli amministratori di accertare l'eventuale sussistenza di perdite rilevanti, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall'accordo di ristrutturazione dei debiti, e di adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c. (vedi Orientamento 31/2013) dopo la sospensione concessa nell'art. 182 sexies l. fall. a seguito dell'ingresso nella procedura.
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    Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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