Giovedì 29 gennaio 2015

Dall'AIDC una proposta per "rilanciare" lo Statuto dei diritti del Contribuente

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Dall'AIDC una proposta per

L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ha presentato una riscrittura dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge 212 del 27 luglio 2000) troppo stesso disatteso.

La proposta è stata presentata alla stampa da Roberta Dell'Apa, presidente di AIDC, Alessandro Savorana, componente del Comitato scientifico di AIDC ed estensore dei documenti, e Gianni Marongiu, docente di diritto tributario all'Università di Genova, "padre" del primo Statuto.

Il nuovo testo, inviato anche alle più alte cariche dello Stato con richiesta di audizione, prevede interventi significativi sulla Legge e una modifica all'art.53 della Costituzione, affinché lo Statuto del Contribuente possa assumere rango costituzionale; in particolare propone le seguenti modifiche:
  • rendere possibile la deroga allo Statuto solo in casi eccezionali e per motivi imperativi di interesse pubblico, quindi, solo per la salvaguardia dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato (art.1);
  • estendere il principio di irretroattività delle norme tributarie anche agli effetti indotti dalle norme interpretative, stabilendo che esse per il passato non possono imporre maggiori oneri a carico dei contribuenti (art.3);
  • stabilire che la norma sull'abuso del diritto debba trovare riscontro nello Statuto del Contribuente, definendo in particolare che non c'è elusione se la normativa consente al contribuente di scegliere l'operazione meno onerosa sotto il profilo fiscale, poiché egli ha il diritto di fare tale scelta all'interno di regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario (art.4-bis);
  • introdurre il principio del "diritto a una buona amministrazione", che deriva dalla Carta fondamentale dell'Unione Europea: i destinatari di decisioni che incidono sui loro interessi devono essere messi in condizione di controbattere, in modo che si possa configurare il rispetto del contraddittorio. Si chiede che sia inoltre sancito il divieto di porre a carico del contribuente l'inversione dell'onere della prova (art. 5- bis); rendere pubblici i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i software applicativi e di controllo, compresi gli studi di settore, entro e non oltre i 120 giorni antecedenti al pagamento dei tributi da parte dei contribuenti (art. 6-bis);
  • garantire il riconoscimento della buona fede del contribuente: se quest'ultimo si è attenuto correttamente alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, essa non può successivamente pretendere imposte, sanzioni o interessi per aver modificato il proprio orientamento. Lo stesso principio deve valere se il comportamento del contribuente è dovuto a ritardi, omissioni o errori da parte dell'Amministrazione (art.10);
  • stabilire il principio della non applicabilità delle sanzioni allorché la violazione si traduca in un comportamento, anche omissivo, che però non dà luogo ad alcun debito di imposta, quindi senza che vi sia un concreto danno per l'erario (art. 10);
  • inserire una nuova disposizione per il rispetto del principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria: le sanzioni in caso di inosservanza delle norme tributarie, pur assolutamente necessarie come misure di lotta all'evasione e alla frode fiscale, devono essere proporzionate alla gravità della violazione commessa dal contribuente (art.10-bis);
  • rendere la procedura di interpello "unica" estendendola anche alla disapplicazione di norme antielusive o antiabuso, così da farvi rientrare tutte le fattispecie che interessano il rapporto tributario, stabilendo contestualmente che la risposta dell'Amministrazione finanziaria all'interpello debba rientrare a pieno titolo tra gli atti impugnabili (art.11).
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