La delibera assembleare non è impugnabile da parte della società.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero n.17060 del 5 ottobre 2012, stabilisce in maniera inequivocabile i soggetti legittimati all'impugnazione delle delibere sociali, escludendo dal novero in esame la società, ricorrente nella figura del proprio amministratore unico.
Nel caso di specie, l'impresa conveniva contro il proprio socio, titolare di una quota pari al cinquanta per cento del capitale sociale, al fine di annullare una delibera di approvazione del bilancio riferita ad annualità precedente. Dal punto di vista aziendale, il socio, pur trovandosi in una situazione di conflitto di interessi, non si sarebbe astenuto dalla relativa votazione, compromettendo il quorum deliberativo e conseguentemente anche il risultato finale. Oltre ad accertare l'errato svolgimento del procedimento di votazione, la società chiedeva il ribaltamento di quanto deliberato, sulla base dei voti correttamente espressi.
L'ultimo grado di giudizio ha però cassato le volontà sociali, avallando l'obiezione sollevata dal socio circa l'impossibilità soggettiva in capo all'impresa di presentare domanda di impugnazione.
La Corte di Cassazione, infatti, rifacendosi a quanto espressamente indicato al secondo comma dell'art. 2377 del Codice Civile, ha stabilito che la società non è compresa tra i soggetti legittimati ad agire in tale contesto, sottolineando come solo i soci assenti o dissenzienti, oltre che gli amministratori o i sindaci abbiano il diritto di intervenire e contestare le deliberazioni non prese in conformità della legge o dello statuto.
La Corte inoltre ha considerato quantomeno contraddittorio legittimare all'impugnazione il soggetto stesso che partorisce la decisione attraverso il proprio organo deliberante. Tale interpretazione trova conferma anche nella ratio sottostante al sopra citato articolo del Codice Civile, che consegna infatti nelle mani di organi di gestione e di controllo della società la possibilità di modificare e annullare le delibere assunte in assemblea, privando di tale privilegio l'organo stesso.
La domanda di impugnazione presentata dall'amministratore unico, espressione di volontà ovviamente riconducibile alla società e non alla persona fisica coinvolta (se non nel caso di delibere riguardanti direttamente gli interessi dell'amministratore stesso), è pertanto viziata dal punto di vista soggettivo e da ritenersi illegittima.