SEDE |
UNITA' LOCALE |
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Imprese individuali iscritte in sezione speciale | € 57,20 |
€ 57,20 |
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria | € 130,00 |
€ 26,00 |
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 65,00 |
€ 13,00 |
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 130,00 |
€ 26,00 |
Società di cui all'art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati) | € 130,00 |
€ 26,00 |
Soggetti iscritti solo al REA | € 19,50 |
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Tutte le imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, srl, srls, società di capitali, soc. coop., soc. di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.) | € 130,00 |
€ 26,00 |
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria) | € 71,50 |
Anche l'importo del diritto annuale 2015 per le imprese già iscritte sarà soggetto alla riduzione del 35%.
Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato sono state confermate le fasce e le aliquote già in vigore nel 2014
applicando però la riduzione del 35% sull'importo complessivo calcolato, pertanto la misura fissa della prima fascia diventa pari a € 130,00 mentre l'importo massimo non sarà superiore a € 26.000,00.
Il diritto dovuto dalle eventuali unità locali andrà sempre calcolato al 20% sull'importo dovuto dalla sede e moltiplicato per il numero delle unità locali. La somma complessivamente risultante andrà successivamente ridotta del 35% e infine arrotondata (gli importi devono essere arrotondati al momento del versamento complessivo secondo il criterio richiamato dalla Nota Mise n. 19230 del 3 marzo 2009).
Esempio:
Fatturato: 2.610.596,00 €
Unità locali: 1
Importo dovuto dalla Sede: € 449,95364
Importo dovuto dalla unità locale: € 449,95364 x 20% = € 89,99073
Importo complessivamente dovuto: € 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437
Riduzione del 35%: € 539,94437 - 35% = € 350,96406
Importo da versare con F24 telematico: € 350,96
Attenzione perché ciascuna Camera di Commercio può applicare fino al 20% di maggiorazione (art. 18, comma 6, della Legge n. 580/1993).
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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