Soggetti interessati:
- che effettuano campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni e che svolgono attività giovanile -con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. Sono escluse dalla disposizione le
sponsorizzazioni nei confronti di soggetti (società sportive dilettantistiche) che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (sistema di determinazione forfetaria del reddito e dell'iva - l'associazione si reputa dovrà attestare anche questa condizione).
- nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020
- importo minimo della spese per essere ammessi al beneficio euro 10.000 (da intendersi quale importo complessivo - ad esempio si reputa possa essere ammessa la domanda presentata per n. 4 sponsorizzazioni a 4 enti diversi, ciascuna di 2.500 euro)
- pagamenti da effettuarsi con sistema "tracciabile" (preferibilmente con bonifico)
- credito di imposta del 50% (nel limite massimo dello stanziamento complessivo di 90 milioni di euro - nel caso in cui le domande superino tale importo il credito di imposta sarà riconosciuto proporzionalmente) - la norma NON prevede che il contributo in questione sia esente da IRPEF/IRES/IRAP
- Modalità di fruizione del credito: in compensazione
- Stato attuale: Decreto da emanarsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Check-list Iva e terzo settore: scelta tra il regime forfettario e quello della L. n. 398/1991
Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi.
Nel documento si mettono a confronto i due regimi.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
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