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Giovedì 30 ottobre 2003

DL 269: 1.000 EURO PER IL SECONDO FIGLIO

a cura di: Studio Valter Franco
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30/10/2003 - Confermato dal maxiemendamento approvato dal Senato il 30.10.2003


Fonte normativa: articolo 20 D.L. 269/2003 in vigore dal 2.10.2003 (ma per i figli nati dal 1° dicembre 2003)


Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 sino al 31 dicembre 2004, successivo al primo o adottato nello stesso periodo, è concesso un assegno di 1.000 euro, concesso dai comuni, i quali debbono informarne gli interessati e richiedere la certificazione dei requisiti per l'erogazione che avverrà direttamente da parte dell' Inps, sulla base di procedure contenute in successivi Decreti attuativi.


Art. 21
(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5.
5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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