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Giovedì 23 giugno 2011

Dubbi sullo spesometro? Ecco tutte le risposte

a cura di: mercurio&partners
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Dubbi sullo spesometro? Ecco tutte le risposte

Anche gli operatori attivi nel commercio con l'estero devono fare i conti con lo spesometro.

La circolare 24/E/2011, in linea con la ratio dell'adempimento, ha esteso il monitoraggio alle operazioni che sfuggono ai sistemi di controllo propri delle esportazioni e delle transazioni intracomunitarie. In tema di cessioni all'esportazione in "triangolazione" (articolo 8, comma 1, Dpr 633/72), la vendita interna fra il primo cedente e il promotore deve essere oggetto di segnalazione.

Questo perché il provvedimento delle Entrare del 22 dicembre 2010 esclude le esportazioni sul presupposto che i dati di queste cessioni sono acquisiti tramite il sistema doganale, per cui l'ulteriore comunicazione nello spesometro produrrebbe solo un aggravio a carico degli operatori. Tuttavia, nelle triangolari, lo scambio fra gli operatori nazionali non configura un'esportazione, ma una cessione nazionale non imponibile. Per questo motivo, l'amministrazione ritiene che i relativi dati debbano essere comunicati. Lo stesso vale per le triangolazioni "interne"(articolo 58, Dl 331/93).

Devono sempre essere incluse nello spesometro le cessioni effettuate all'esportatore abituale, in quanto, nonostante siano disciplinate all'articolo 8, Dpr 633/72, non sono riconducibili alle esportazioni. Se la controparte è un soggetto black list, invece, il riepilogo dell'operazione nello specifico elenco istituito dal Dl 40/2010 "prevale" sullo spesometro, da cui, per evitare duplicazioni, l'operazione è estromessa. Negli scambi intracomunitari, occorre valutare se l'operazione è stata compresa, o meno, in Intrastat.

La circolare 24/E, infatti, ha escluso dall'obbligo gli scambi riepilogati nei modelli Intra. Tuttavia, questo esonero è subordinato a che gli estremi dell'operazione siano stati inclusi in Intra. Solo in questo caso, infatti, è possibile acquisire i dati essenziali anche ai fini dello spesometro. Ne deriva che tutte le volte in cui un'operazione non è stata inserita Intrastat, se di importo pari o superiore alla soglia di 3mila euro, deve essere "comunicata". E questo si verifica, ad esempio, con riferimento alle prestazioni di servizi internazionali non imponibili ex articolo 9, Dpr 633/72. Ad ogni modo, nell'operatività con l'estero, va sempre tenuto conto della territorialità dell'operazione: non si considerano rilevanti, e di conseguenza sono escluse dallo spesometro, le operazioni fuori campo Iva perché prive di uno dei requisiti essenziali dell'imposta, ivi incluso il requisito territoriale. Così, una prestazione generica resa a un committente non stabilito non soggiace al monitoraggio.

I rapporti «interni» inclusi nell'elenco
Nella mia attività commerciale effettuo spesso cessioni all'esportazione in triangolare, sia come cedente che come promotore. Come vanno trattate?
Nelle operazioni triangolari i rapporti fra gli operatori nazionali vanno inclusi nell'elenco. Questo perché nelle cessioni triangolari all'esportazione la vendita interna fra il primo cedente e il promotore della triangolazione, non essendo un'esportazione, sfugge al controllo in dogana, di qui la necessità di darne evidenza nello spesometro.
Per lo stesso motivo, poiché la cessione effettuata dal promotore configura un'esportazione, non si dovrà farne menzione in quanto le esportazioni sono espressamente escluse dallo spesometro.

Quando il ristorante è tenuto al riepilogo
Gestisco un ristorante dove spesso si tengono rinfreschi connessi a congressi, meeting ed esposizioni. Il servizio mi viene commissionato da società che richiedono fattura. Per il 2010 e 2011 sono tenuto a segnalare queste operazioni?
La ristorazione rientra fra le attività assimilate al commercio al minuto, elencate all'articolo 22 del Dpr 633/72.
Gli operatori ricompresi in questa lista non hanno l'obbligo di emissione della fattura, pertanto, in via eccezionale, sono esclusi dallo spesometro fino al 30 giugno del 2011. Tuttavia, nel momento in cui il committente/cessionario richiede l'emissione della fattura, i soggetti in parola sono obbligati ad emetterla, per cui rientrano nella regola generale che impone il monitoraggio per le operazioni oltre la soglia di rilevanza. Per il 2010, quindi, il lettore dovrà riepilogare le operazioni con fattura di importo pari o superiore a 25mila euro, mentre per il 2011 le operazioni fatturate di importo pari o superiore a 3mila euro.

Va segnalato l'acquisto del furgone pagato a rate
A fine 2010 ho acquistato un furgone per l'impresa, il costo è di 32mila euro più Iva. Ho versato un acconto di 7mila euro, il resto lo pago a rate in tre anni. Quest'operazione va comunicata?
Per il 2010 vanno segnalate solo le operazioni di ammontare pari o superiore a 25mila euro. Nel caso rappresentato, trattandosi di un'operazione di importo unitario superiore a questa soglia, anche se nel 2010 è stato corrisposto un importo più basso, l'operazione va comunque segnalata.
I pagamenti frazionati eseguiti nel 2011 e successivamente, devono essere oggetto di riepilogo, in ciascun anno, comunicando l'importo complessivo delle somme versate, indicando nel campo "data dell'operazione" la data di registrazione dell'ultimo pagamento effettuato nell'anno di riferimento.

Schedatura completa se il cliente è straniero
Ho un negozio di preziosi e orologi. Come devo trattare la vendita quando i clienti non sono residenti in Italia?
Trattandosi di un'attività di commercio al dettaglio, in assenza di emissione di fattura, l'obbligo dello spesometro scatta solo dal 1° luglio 2011. Da questa data vanno segnalate le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro Iva inclusa. Per i soggetti non titolari di partita Iva, in generale, è sufficiente acquisire il codice fiscale, a meno che non si tratti di un non residente privo di tale identificativo. In questo caso la mancanza del dato richiesto impone una schedatura completa del cliente, di cui vanno indicati obbligatoriamente nell'elenco: nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale.

Mutui: niente accertamento sull'estinzione anticipata
Con i guadagni fatti in Borsa ho saldato il mutuo sulla casa. L'estinzione anticipata del finanziamento rileva ai fini del redditometro e viene segnalata all'agenzia delle Entrate?
No, la chiusura anticipata del finanziamento non rileva ai fini dell'accertamento sintetico, il quale considera come indici di maggiore disponibilità solo le spese (e nel caso di specie l'accensione di un nuovo mutuo).

Lo scudo fiscale protegge dall'accertamento sintetico
Nel 2009, ho aderito allo scudo fiscale. Ho rimpatriato dei capitali con i quali ho acquistato un immobile. Posso fare valere lo scudo in caso di accertamento sintetico?
Il contribuente, aderendo allo scudo fiscale, ha fatto emergere proprie disponibilità possedute all'estero. L'accertamento sintetico può quindi essere bloccato avvalendosi della dichiarazione riservata da presentarsi all'ufficio procedente.
Fonte: ilsole24ore
AUTORE:

Dott. Francesco Mercurio

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