Note:
(1) E' ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'avviso debba essere inviato anche prima di un fermo amministrativo, pur non essendo questo propriamente un'espropriazione forzata. Infatti, la Cassazione S.U. già con precedente sentenza n. 19667/14 del 18.09.2014 aveva già toccato questo profilo, non limitando il discorso solo all'ipoteca. Al contrario aveva rilevato la sostanziale equiparabilità della situazione normativa dell'iscrizione di ipoteca a quella del fermo amministrativo di beni mobili registrati, dal momento che si tratta comunque in entrambi i casi di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
(2) Art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973: "Prima dell'avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione, inviati per cartelle consegnate almeno un anno prima e per le quali non sono state attivate altre procedure. L'avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L'avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato."
(3) Ci siamo, a questo proposito, posti anche il problema relativo all'ingiunzione di pagamento, ovvero se anche per questa debba essere inviato il preventivo avviso di intimazione. L'articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge N. 209/2002 , convertito con modificazioni dalla legge n. 265/2002 così recita "i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ... procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili".
A tal riguardo, si rileva che la procedura di ingiunzione presenta per il creditore il vantaggio che, in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'accertamento (verbale di multa o avviso di accertamento relativo ai tributi locali), e' possibile evitare la fase relativa alla formazione dei ruoli ed alla trasmissione degli stessi al Concessionario per la riscossione, con successiva emissione e notifica della cartella esattoriale.
Decorsi 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale senza che venga effettuato il pagamento vengono avviate le procedure di riscossione coattiva.
Una sentenza della Cassazione del 28 luglio 2005, n. 15617 a proposito della natura dell'atto di ingiunzione così recita: "l'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario ha l'atto di precetto" (da ultimo, Cass., n. 1006 del 2003; n. 8335 del 2003; n. 2894 del 1997; n. 9421 del 2003; n. 6448 dal 2003).
Avendo quindi l'ingiunzione di pagamento la stessa funzione dell'atto di precetto, ovvero quella di atto prodromico, preliminare all'avvio del procedimento di espropriazione, a nostro avviso e ragionando per via analogica, non è probabilmente necessario inviare un precedente avviso.
(4) Con riguardo al Giudice competente per la fattispecie, si rileva che per effetto delle modifiche apportate all'art.19 del D.Lgs. n. 546/92 dall'art.35, comma 26-quinquies del decreto legge n. 223/2006 contro l'iscrizione ipotecaria e il fermo di beni mobili registrati è ammesso ricorso presso le commissioni tributarie. Inoltre una recente sentenza, la n. 1722 resa il 30 maggio 2014 dal Tribunale di Taranto afferma la competenza esclusiva della Commissione Tributaria in tema di opposizione formale ad iscrizione ipotecaria.
Sembra quindi che quando l'impugnativa, come nel caso in esame, ha carattere formale, nel senso che si fanno valere esclusivamente motivi che implicherebbero ex sè l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, si radichi una competenza per materia esclusiva della commissione tributaria, trova cioè diretta applicazione la citata norma.
Come a dire che si prescinde dalla natura del credito, se tributario o meno, perché la legge vuole che sia un solo giudice competente per le questioni di invalidità dell'iscrizione ipotecaria o del fermo amministrativo. Un'altra recente sentenza della sez. 9 della CTP di Napoli depositata in data 10/01/2014 sostiene la competenza del giudice tributario nei ricorsi avverso il pignoramento presso terzi da parte di Equitalia nel caso in cui si contestino gli atti prodromici il pignoramento stesso:
"Sul punto deve evidenziarsi che l'atto di pignoramento relativo a tale cartella non è stato preceduto da alcun avviso ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73. Ciò si evince dal prospetto accluso a tale atto non è indicato il numero di avviso o la data di notifica.
In ordine agli esaminati rilievi avverso l'impugnato atto di pignoramento sussiste la giurisdizione del giudice tributario atteso che ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 2 come modificato dalla L. 448/2001, art. 12, comma 2, è attribuita alle commissioni tributarie la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D. Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora" (Sez. Un., 15/ maggio 2007, n. 11077, Cass. Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832).
Pertanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dall'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Nella specie le eccezioni avverso la procedura esecutiva ritenute fondate sono proprio relative alla notifica delle cartelle esattoriali ed all'avviso di cui all'art. 50 del DPR 602/73".
Va comunque precisato che sul punto la giurisprudenza è contrastante e che non si può affermare una regola di competenza unica, ripartendosi tra giudice tributario e ordinario sia con riguardo alla natura del credito (tributario o meno) sia con riguardo ai motivi di impugnazione.
Per quanto concerne la possibilità di rivolgersi alla locale Commissione tributaria provinciale, si precisa che per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato. Per le controversie di valore inferiore, il ricorrente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
di Smeralda Cappetti, Avvocato del foro di Firenze, collaboratrice Aduc.
Smart Cash Flow PMI è un tool in Excel per la verifica dell’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese.
È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.
Guida alla compilazione comunicazione integrativa Credito 'Zes unica Mezzogiorno'
Tutto pronto per la comunicazione integrativa legata al credito d’imposta Zes unica nel Mezzogiorno. L’istanza va inviata dal 18 novembre al 2 dicembre.
Una piccola guida commentata al modello di comunicazione integrativa dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica.
L’aggiornamento, con provvedimento del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario per permettere alle imprese di inserire anche gli investimenti aggiuntivi effettuati rispetto a quanto riportato nella comunicazione di prenotazione dei fondi.
AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale
Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e, in un unico “tool”, gli strumenti minimi necessari per l’impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che, da questa versione, per il sindaco e il collegio sindacale.
Attraverso Excel, il software consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere.
Ogni carta di lavoro (già referenziata) potrà, a scelta dell’utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi