Giovedì 23 febbraio 2017

Eredità e testamento. Meglio pianificare prima

a cura di: Studio Legale Magri
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Eredità e testamento. Meglio pianificare prima

Quando si parla di eredità e testamento si è spesso portati a pensare, con un po' di sana scaramanzia, che sia un argomento "che non mi riguarda ora... Quando sarà il momento ci penserò!".

Il pensiero è certamente legittimo. Si stima però (fonte Bilionaires Report 2016 di Ubs e Pwc) che nei prossimi 20 anni a livello globale verranno trasferiti per successione circa 2.100 miliardi di dollari e che nel nostro Paese (fonte Banca d'Italia, Indagine sui bilanci delle famiglie italiane)

una parte cospicua del patrimonio delle famiglie italiane è stata ricevuta in eredità o donazione.

Se a questo si aggiunge che negli ultimi decenni si sta alzano l'età media della popolazione italiana, che le famiglie sono ora un fenomeno allargato (con figli di primo o secondo letto...), è evidente che già nei prossimi anni le questioni ereditarie diventeranno sempre più importanti a livello economico-sociale e familiare.
Ecco il motivo per cui è importante pianificare per tempo la propria eredità.

Cosa significa pianificare la propria successione?

Pensare alla propria eredità e testamento è innanzitutto una forma di investimento, non tanto diversa, ad esempio, dall'acquistare azioni in banca o dal vincolare somme di denaro per guadagnare sugli interessi.

Come tutte le forme di investimento anche pianificare la propria successione richiede un'attenta conoscenza degli strumenti che la legge ci mette a disposizione.

Contrariamente a quanto molti possono pensare, il testamento non è l'unico strumento a nostra disposizione.
Negli ultimi anni, infatti, si sono moltiplicati e diffusi gli strumenti che si possono utilizzare per gestire e pianificare la successione (ad es., trust, patti di famiglia), sia che l'eredità riguardi un privato cittadino che un imprenditore.

Quel che è importante evidenziare è che

pianificare la propria successione non riguarda solo chi dispone di ingenti patrimoni.

Anzi, proprio i patrimoni di modeste o medie dimensioni potrebbero subire le maggiori conseguenze negative da una cattiva o mancante pianificazione successoria.

Fonte: http://www.studiolegalemagri.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Matteo Magri

Avv. Matteo Magri

Avvocato
Studio Legale Magri
Avvocato con studio in Castiglione delle Stiviere (MN), si occupa prevalentemente di diritto civile, commerciale e societario. Collabora con riviste giuridiche specializzate, italiane ed internazionali,...
ed è stato relatore in numerosi corsi e convegni. E' diplomato in Organo e Composizione Organistica. Parla correntemente inglese.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto Costitutivo di Fondazione Ets per testamento pubblico (modello personalizzabile)

    L'atto di fondazione può essere redatto tra vivi oppure per testamento.
    L'atto di fondazione deve avere la forma di atto pubblico notarile. L'atto contiene in sè una disposizione patrimoniale (conferimento del patrimonio all'Ente) e l'istituzione di una specifica organizzazione per gestire lo stesso patrimonio. Il Notaio deve poi, entro trenta giorni, denunciare al Prefetto la formazione dell'atto di donazione.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto Costitutivo di Associazione riconosciuta Ets (modello personalizzabile)

    L'Atto Costitutivo delle Associazioni del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) deve indicare:

    • la denominazione dell'ente;
    • l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
    • l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; 
    • la sede legale;
    • il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
    • le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
    • i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
    • i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
    • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Calcolo quote ereditarie: versione Cloud

    Calcolo quote ereditarie: versione Cloud

    Nel momento del decesso di una persona, la normativa italiana prevede che il trasferimento dei diritti patrimoniali del defunto possa avvenire per legge secondo quanto stabilito dal Codice Civile, oppure, ove presente, per testamento, cioè secondo le specifiche disposizioni del deceduto. Tramite testamento è possibile disporre dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte nel modo ritenuto più opportuno, purchè non si ledano i diritti garantiti per legge ai congiunti più stretti:

    • coniuge
    • figli naturali, legittimi, legittimati, adottivi
    • ascendenti legittimi (se mancano i figli)
    In presenza di tali congiunti una parte dei beni del defunto deve comunque essere attribuita a loro (la cosiddetta "quota disponibile"), anche se nel testamento è previsto diversamente. L'applicazione consente di determinare, in modo semplice e immediato, le quote ereditarie per ciascun erede, sia nel caso di successione "legittima" (senza testamento), che in quello di successione "necessaria" (in presenza di testamento).

    a cura di: AteneoWeb Cloud 2
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