La nuova disposizione è una misura di carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2018) nel rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 112/2006 (articolo 199-bis).
Con riferimento ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 3 della Direttiva n. 2003/87/CE e ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica. La circolare precisa che vanno ricompresi nella fattispecie anche i trasferimenti di certificati che hanno finalità di incentivazione dell'efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine.
L'Agenzia Entrate ritiene che debbano essere compresi nell'ambito applicativo della lettera d-ter) anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER).
Con riferimento al fatto che l'estensione del reverse charge riguardi le cessioni di gas e di energia elettrica al ‘soggetto passivo-rivenditore', la circolare 14/E precisa che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi "un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile" (articolo 7-bis), comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972).
La circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004 aveva già precisato che, ai fini della individuazione, in capo al soggetto passivo rivenditore, del requisito dell'acquisto e della rivendita, in via principale, di gas e di elettricità non era necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisognava esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità. La stessa circolare aveva inoltre precisato, che non fa venir meno la qualificazione di "rivenditore" la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire agli immediati bisogni del soggetto stesso, nell'ambito ovviamente dell'esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità.
Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come ‘soggetto passivo-rivenditore', secondo la definizione sopra riportata, l'IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie.
Il meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi o reti di gas naturale.
CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore
Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
Check-list Iva e terzo settore: scelta tra il regime forfettario e quello della L. n. 398/1991
Dal primo gennaio 2024 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono optare per un sistema simile a quello previsto per i contribuenti minimi.
Nel documento si mettono a confronto i due regimi.
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