Martedì 1 aprile 2014

Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 1° trimestre 2014

a cura di: Studio Valter Franco
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Gasolio autotrasportatori: riduzione accise 1° trimestre 2014

Con nota RU/35204 del 27 marzo 2014 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 1°trimestre 2014.

L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000
disponendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 1^ trimestre 2014 dovra' essere presentata entro il 30 aprile 2013.

La riduzione delle accise relativa al 1° trimestre 2014 ammonta ad euro
  • 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014
  • 216,58609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° al 31 marzo 2014

Si rammenta che:

  • nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
  • la dichiarazione per ottenere i benefici dovra' essere presentata entro il 30/04/2014
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
  • la compensazione e' ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di invio per posta effettuare l'invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadra' il 31 dicembre 2015 (entro l'anno solare successivo a quello in cui e' sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 cosi' come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)

Clicca qui per la nota, il modello ed il software.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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