Con nota 33989 del 25 marzo 2019 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al I trimestre 2019.
L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del I trimestre 2019 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019.
Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 ( Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. Nel frontespizio della dichiarazione, inoltre, è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore".
La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2019 ammonta ad euro 214,18 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.
Si rammenta che:
In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare il contenuto della nota dell' Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che "La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.
In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane.
Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
Redditi 2021: deduzione forfetarie dipendenti autotrasportatori
La deduzione forfetaria per i dipendenti delle ditte di autotrasporto, i righi della dichiarazione dei redditi PF-SP-SC, il prospetto da compilare.
Deduzioni forfetarie autotrasporto titolare/soci
Ai sensi dell’articolo 66 comma 5 del D.P.R. 917/1986 agli autotrasportatori spettano delle deduzioni forfetarie di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (o dai soci di società di persone); la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 652, L. 208/2015) ha previsto, dal 2016, un importo fisso di deduzione per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ed uno ridotto al 35% di detto importo fisso per quelli effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (tali importi vengono annualmente aggiornati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura. L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Per fornire una adeguata informazione ai lavoratori dipendenti che hanno in uso auto aziendali, abbiamo predisposto questo modello di circolare.
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