Giovedì 30 giugno 2016

Gasolio autotrasportatori: riduzione accise II trim. 2016 con novita'

a cura di: Studio Valter Franco
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Gasolio autotrasportatori: riduzione accise II trim. 2016 con novita'

Con nota 73354 del 22 giugno 2016 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 2°trimestre 2016.

L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 2° trimestre 2016 dovrà essere presentata entro il 01 agosto 2016 (il 31 luglio cade di domenica).
Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 645) a decorrere dal 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. Nel frontespizio della dichiarazione, inoltre, è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore".

La riduzione delle accise relativa al 2° trimestre 2016 è pari ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° aprile al 30 giugno 2016.

Si rammenta che:

  • nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate di categoria superiore ad euro 2
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
  • la dichiarazione per ottenere i benefici dovrà essere presentata entro il 01/08/2016
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmissione per posta si suggerisce di effettuare l'invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2.del DPR 277/2000)
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2017 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)
Fonte: http://www.studiofranco.eu
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
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