Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze
L'articolo 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011, ha introdotto l'obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.
La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l'altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.
Il testo dell'articolo 2 comma 35 quater del D.L. 138/2011
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";
(nota: l'art. 18 comma 2 detta le disposizioni sul contenuto del ricorso)
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale" sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica certificata";
(nota: l'art. 18 comma 4 prevede l'inammissibilità del ricorso - la mancanza del codice fiscale o dell'indirizzo di posta elettronica certificata non rendono inammissibile il ricorso)
c) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso" (nota: l'articolo 22 comma 1 detta disposizioni sulla costituzione in giudizio del ricorrente.
I modelli
Sono stati predisposti 2 modelli, uno per la Commissione Tributaria Provinciale ed uno per la Commissione Tributaria Regionale.
Nei modelli viene richiesto, tra l'altro, l'importo del contributo unificato e le modalità di versamento dello stesso, i dati relativi al ricorrente, al difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la materia oggetto del ricorso, i tributi, interessati etc.
Tra l'altro viene richiesto di indicare se è stata esperita la procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 (introdotto dall'art.39 comma 9 del D.L. 6/7/2011 n. 98), procedura che dovrà essere adottata, ricorrendone i presupposti, per gli atti notificati dal 1° aprile 2012.
E' possibile effettuare i download dei modelli di note di iscrizione a ruolo cliccando qui.