Venerdì 10 ottobre 2014

I Principi di attestazione dei piani di risanamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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I Principi di attestazione dei piani di risanamento
L'art. 37 della Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (di conversione con modificazioni del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 Decreto Sviluppo), ha introdotto nella legge fallimentare una serie di novità e precisazioni finalizzate al potenziamento degli strumenti giudiziali e stragiudiziali dedicati al risanamento ed alla continuità delle imprese in crisi. Tra queste le attestazioni dei piani di risanamento rappresentano un documento chiave, determinante per l'accesso ai nuovi istituti.

Con questa scelta il legislatore ha chiaramente voluto promuovere soluzioni privatistiche della crisi aziendale enfatizza il ruolo dell'Attestatore e favorendo lo sviluppo di specifiche competenze economico-giuridiche.

L' Attestatore è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) della l.f., che elabora per conto dell'imprenditore:
  • la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal terzo comma lett. d) dell'art. 67 l.f.;
  • la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 l.f., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
  • la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis l.f.;
  • la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell'art. 182-bis l.f.;
  • l'attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dal nuovo art. 182- quinquies l.f.;
  • l'attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell'omologa, prevista dal quarto comma dell'art. 181 -quinquies l.f.;
  • l'attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto
    dall'art. 186 bis l.f.;
  • l'attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186-bis, commi terzo e quarto, l.f.

Obiettivo dell'attestazione è lai tutela di terzi e creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.
Gli accertamenti condotti dall'Attestatore, le analisi economico-finanziarie e patrimoniali elaborate, le valutazioni prospettiche di convenienza e di sostenibilità del piano industriale o di risanamento, la garanzia sulla veridicità dei dati e il giudizio finale ne fanno una figura chiave e centrale.

La novità mette però in evidenza numerose problematiche applicative e in un contesto ancora in fase di definizione è sentita la necessità di disporre di uno standard di relazione di attestazione che possa indicare modalità operative e costruire modelli virtuosi di comportamento.

In quest'ottica, un qualificato e numeroso gruppo di lavoro con componenti di

  • AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale
  • IRDCEC, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
  • ANDAF, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
  • APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese
  • OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese

e con le osservazioni presentate dall'Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili, ha pubblicato, nel giugno 2014, il documento PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO.
Il documento formula principi e propone modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano e al fatto che l'impresa possa riacquistare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale desiderato.
I principi, applicandosi ai vari contesti gestionali e dimensionali dell'impresa, se correttamente applicati, possono offrire ai professionisti la possibilità di individuare standard comuni pur in presenza di situazioni di forte incertezza e di carenza di fonti informative.
In questo I Principi cercano di ridurre le difficoltà che gli Attestatori incontrano ed aumentare le certezze sulle modalità operative da adottare e sui risultati da esporre.

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  • Verbale di riunione del CdA art. 2381 cc e monitoraggio 'anti crisi' ex art. 2086 cc

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    La riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

    In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

    • il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
    • il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
    • l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni

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    L’Agenzia Entrate mette costantemente in atto un’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti per verificare la correttezza dei dati riportati. 
    Con una nuova guida pubblicata in aprile 2023 l’Agenzia Entrate fornisce tutte le informazioni sui nuovi servizi di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972) e di controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) che possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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