Domenica 5 giugno 2011

Il fisco pesa l'antieconomicità

a cura di: mercurio&partners
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Il fisco pesa l'antieconomicità

di Francesco Falcone e Antonio Iorio

La gestione antieconomica dell'azienda è censurabile dal fisco. Sempre più spesso gli uffici, considerando antieconomiche determinate scelte imprenditoriali, rettificano la dichiarazione, in base al principio secondo cui chiunque svolga un'attività economica è indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parità delle altre condizioni. In concreto i verificatori, nonostante non scoprano violazioni alla normativa fiscale, durante il controllo si rendono conto che alcune operazioni e scelte non appaiono improntate a criteri di economicità con la conseguenza che: a) ritengono i relativi costi sostenuti (se si tratta di acquisti) in tutto o in parte non deducibili in quanto non inerenti; b) contestano maggiori ricavi se le operazioni considerate non economiche sono quelle attive.
Le direttive
L'Agenzia nel 2008 con una nota interna (n. 55440) ha segnalato agli uffici che i comportamenti palesemente antieconomici possono configurarsi sia con l'eccessività di componenti negativi, sia con l'immotivata compressione di componenti positivi di reddito. Secondo l'Agenzia in sede di contestazione e in particolare sotto il profilo dell'iter logico argomentativo, a una condotta ritenuta antieconomica corrisponde un ribaltamento dell'onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la propria condotta, si vedrà riprendere a tassazione il componente negativo di reddito dedotto (o parte di esso) ovvero il componente positivo di reddito non dichiarato (o parzialmente dichiarato).
I passi degli uffici
Nella formulazione dei rilievi gli uffici secondo la direttiva devono osservare il seguente iter:
- evidenziazione del costo/ricavo ritenuto anomalo/abnorme rispetto all'attività d'impresa;
- illustrazione dei motivi per i quali la condotta dell'impresa assume connotati di antieconomicità;
- individuazione della (ritenuta) corretta entità del costo deducibile o del ricavo effettivamente tassabile, utilizzando i dati ed elementi a disposizione in modo da ricondurre i citati componenti di reddito a un carattere di normalità;
- attivazione di uno specifico contraddittorio con il contribuente volto a comprendere l'economicità o meno dell'operazione esaminata e le conseguenze tributarie; in tale contesto viene attentamente valutato se le operazioni sono avvenute all'interno di un gruppo societario o di un medesimo centro d'interesse economico;
- al termine del contraddittorio l'ufficio esporrà le argomentazioni fornite dalla parte e le ragioni che inducono a non considerarle idonee a giustificare l'economicità dell'operazione, con evidenziazione della motivazione nell'atto di accertamento;
- valorizzazione delle argomentazioni della giurisprudenza e della dottrina favorevoli alla rettifica di ricavi o costi, sulla base di considerazioni che attengono alla congruità, cioè alla dimensione quantitativa del componente di reddito;
- formalizzazione del rilievo in base all'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/73, evidenziando coerentemente come non venga posta in discussione la complessiva attendibilità delle scritture contabili, ma l'infedele rappresentazione fiscale di una o più operazioni analiticamente contestate.
La direttiva ricorda infine che i rilievi sull'antieconomicità comportano anche il recupero dell'Iva sui maggiori componenti positivi di reddito (Iva dovuta) o minori componenti negativi di reddito (Iva indebitamente detratta).
I risvolti penali
Da ultimo occorre segnalare che in presenza di rettifiche che superano la soglia di rilevanza penale (imposta evasa superiore a 103mila euro circa e imponible sottratto a tassazione superiore a circa 2,065 milioni di euro) prevista per il reato di dichiarazione infedele i verificatori, ma soprattutto la Guardia di finanza, inviano la segnalazione di notizia di reato alla competente procura con tutte le ulteriori evidenti conseguenze.

LA PAROLA CHIAVE
Antieconomicità
Con il concetto di antieconomicità, si fa riferimento all'alterazione di componenti positivi e/o negativi di reddito in violazione del principio della corretta rappresentazione (come, ad esempio, puntuale registrazione di ricavi o compensi e inerenza di costi e spese). Di conseguenza l'antieconomicità, secondo l'amministrazione diventa comportamento riconducibile all'evasione fiscale. C'è, quindi, una sostanziale differenza con l'abuso del diritto o l'elusione.
Fonte: ilsole24ore
AUTORI:

Dott. Francesco Mercurio

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