Lunedì 20 ottobre 2014

Il nuovo ravvedimento operoso: anticipazioni dalla bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il nuovo ravvedimento operoso: anticipazioni dalla bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015
L'articolo 44 della bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015 prevede molte novità per il ravvedimento operoso.

Vengono aggiunte nuove riduzioni delle sanzioni a quelle già in vigore ed il ravvedimento operoso, dal 2015, potrà quindi essere così rimodulato:

TERMINE ADEMPIMENTO SANZIONE APPLICATA  
entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento 0,20% giornaliero  
entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento 1/10 del minimo  
entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento 1/9 del 30% Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)
entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa 1/8 del 30%  
entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa 1/7 del 30% Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)
oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa 1/6 del 30% Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)

Al versamento dell'imposta e della sanzione vanno aggiunti gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Il ravvedimento potrà quindi essere effettuato fino allo spirare dei termini previsti per l'accertamento, ma solo a condizione che non siano stati notificati avvisi bonari, cartelle o avvisi di accertamento. Accessi, ispezioni o verifiche invece, non precluderanno più la possibilità di ravvedersi.
Resta preclusa la facoltà di definire un piano di rateazione in caso di ravvedimento operoso.

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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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