Martedì 12 luglio 2011

IL NUOVO "RAVVEDIMENTO SPRINT": FOGLIO DI CALCOLO

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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IL NUOVO

Il comma 31 dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha modificato l'art. 13 del DLgs n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento.

Il comma 31 dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011) entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 06 luglio 2011, ha modificato l'art. 13 del DLgs n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito "sprint".

Il ravvedimento 'sprint' puo' essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Il ravvedimento breve potra' quindi essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza. Nulla cambia per il ravvedimento lungo che potra' ancora essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' commessa la violazione.
Nel caso del ravvedimento 'sprint' (entro 14 giorni dalla scadenza) la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve.

Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet la versione aggiornata del foglio di calcolo:

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO MOD. F24 - Il foglio di calcolo Excel che tanto successo ha ottenuto per la semplicita' di funzionamento. Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24. Utilizzabile sino al 31.12.2011. La versione in linea prevede:

  • la modifca del tasso legale di interessi dall'1/1/2011
  • l'aumento delle sanzioni da ravvedimento per gli omessi versamenti con scadenza successiva al 1/2/2011;
  • il nuovo "ravvedimento sprint" (comma 31 dell'art. 23 del dl n. 98/2011) per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore a 15 giorni.
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