Giovedì 2 aprile 2015

Il rimborso o la compensazione IVA trimestrale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il rimborso o la compensazione IVA trimestrale
Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un credito IVA superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (o in compensazione):
dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni

  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA TR. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre 2015. In particolare, il nuovo modello "IVA TR 2015":

  • ha un rigo dedicato alle operazioni effettuate applicando il meccanismo dello split payment, cioè le operazioni verso la Pa e per le quali l'Iva evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall'amministrazione acquirente.
  • contiene anche le informazioni necessarie per gestire le nuove modalità di erogazione dei rimborsi introdotte dal Decreto Semplificazioni (Dlgs n.175/2014). Anche i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15mila euro possono essere erogati senza prestazione di garanzia, se non sussistono le ipotesi di rischio, quando l'istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo e dell'attestazione patrimoniale e contributiva.

L'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta inoltre l'obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello.

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    Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa. 
    Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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