Giovedì 23 gennaio 2014

INAIL: le novità della Legge di Stabilità 2014

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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INAIL: le novità della Legge di Stabilità 2014

Circolare INAIL n. 4 del 20 gennaio 2014.

L'INAIL, con la Circolare n. 4 del 20 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti circa le disposizioni previste in materia di prestazioni economiche erogate dall'Istituto, ai sensi delle novità previste dall'articolo 1 comma, commi 129, 130 e 131 della Legge di stabilità 2014.

Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico.
Il comma 129 dell'articolo 1 prevede, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, un ulteriore aumento1 in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istat intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione.
Si fa riserva in esito all'adozione del predetto decreto, di fornire istruzioni in merito alla erogazione del suddetto aumento.

Parametrazione al massimale previsto per legge della retribuzione presa a base per il calcolo delle rendita a superstiti.
Il comma 130 prevede, a favore dei superstiti di lavoratori deceduti a far data dal 1° gennaio 2014, aventi diritto ai sensi dell'art.85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'erogazione della rendita calcolata sulla base del massimale previsto per legge di cui al terzo comma dell'articolo 116.
Tenuto conto che la procedura di calcolo delle rendite a superstiti è centralizzata, ai fini della liquidazione delle stesse le Unità territoriali dovranno continuare a procedere, secondo le istruzioni già in essere.
A seguito delle necessarie implementazioni procedurali, attualmente in corso, gli importi e gli eventuali conguagli dovuti ai sensi del comma 130, a seguito della costituzione di rendite a favore di superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno erogati con il primo rateo utile, dandone tempestiva informativa.
La disposizione non si applica alle rendite a superstiti costituite a seguito di infortunio in ambito domestico.2
Restano ferme le disposizioni che già prevedono l'applicazione dei massimali per particolari categorie di lavoratori.

Beneficiari del fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Il comma 131 conferma quanto già disposto dal d.m. 19 novembre 2008 in merito ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 e s.m.i.
Pertanto, in assenza di innovazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'erogazione della prestazione una tantum, si procederà al pagamento del beneficio a seguito dell'emanazione del decreto di determinazione degli importi e del trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Fonte: www.inail.it
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