L’articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e Ris. Ag. Entrate 3.07.2001, n. 98).
Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta ed è stata disposta modalità e termini di versamento.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.
Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni e servizi internazionali | Art. 8, 8bis e 9DPR 633/72 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intraUE | Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8 lett. c) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Escluse per mancanza del presupposto territoriale | Servizi estero | Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter) DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 |
Split payment | Art. 17-ter DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 17, comma 5 e 6 e Art. 17ter DPR 633/72 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 46 D.L. 331/1993 | Non soggetto a bollo | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 DPR 633/72 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime forfettario | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Compenso occasionale | Imposta di bollo € 2,00 |
L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:
Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:
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La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
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Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.
Note tecniche:
Sarà a breve aggiornata anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.
In particolare le eccezioni riguardano:
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