Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22/12/2020, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:
– consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
– calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
– effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede | Unità | ||
Imprese che pagano in misura fissa | |||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | €44,00 | €8,80 | |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | €100,00 | €20,00 | |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | |||
Società semplici non agricole | €100,00 | €20,00 | |
Società semplici agricole | €50,00 | €10,00 | |
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 | €100,00 | €20,00 | |
Soggetti iscritti al REA | €15,00 | ||
Imprese con sede principale all’estero | |||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | €55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE | |
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Pacchetto 'Iva e Terzo settore e regime forfettario dei contribuenti minimi'
Il pacchetto contiene due documenti:
- il primo rubricato contiene la fotografia degli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto e il terzo settore. Infatti dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo, compresi gli enti sportivi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati, dovranno aprire la partita Iva.
- il secondo documento tratta della possibilità (decreto legge n. 146 del 2021) di utilizzare il regime forfettario dei contribuenti minimi (art. 5 comma 15-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021) per le operazioni rilevanti ai fini Iva svolte dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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