1. Premessa
Tra le novità contenute nella manovra c.d. "Salva Italia", recata dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Monti), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", in vigore dal 6 dicembre 2011, va sottolineata la rimodulazione del prelievo sugli immobili attraverso l'abolizione dell'ICI e l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), che non solo sostituirà l'ICI, ma anche la tassazione del reddito fondiario degli immobili non locati.
In particolare, il legislatore è intervenuto in tale materia con l'art. 13, le cui disposizioni sono finalizzate ad anticipare, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'IMU introdotta dagli artt. 8 e 9 del decreto sul federalismo municipale approvato con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
L'attuale situazione economico-finanziaria ha tuttavia reso necessarie alcune fondamentali modifiche all'impianto originario del tributo che sono state disposte nei commi da 2 a 14 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011.
Come prevede espressamente il primo comma del- l'art. 13 del decreto Monti, l'IMU è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale, inclusi, quindi, anche i Comuni situati nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
L'IMU, che, come stabilisce il primo comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai beni non locati e l'ICI, verrà applicata a regime dal 2015. Conseguentemente l'entrata in vigore a regime dell'IMU è posticipata al 2015.
Il citato decreto sul "Federalismo fiscale municipale" (di cui al citato D.Lgs. n. 23/2011), aveva istituito, con l'art. 8, l'imposta locale in esame, che, però, sarebbe divenuta operativa a partire dal 2014 e, soprattutto, per l'espressa previsione normativa di cui al terzo comma, non si sarebbe applicata al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della medesima.
L'IMU, infatti, nella sua formulazione originaria, come sopra riferito, avrebbe sostituito, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le inerenti addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati, nonché l'ICI, in relazione ad unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.
Con l'art. 13, sostanzialmente, si rendono applica- bili le disposizioni recate dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, entrato in vigore dal 7 aprile 2011, con i quali è stata istituita l'imposta, purché compatibili con la disciplina specificamente prevista dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
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