Martedì 1 agosto 2017

L'istituto del ravvedimento operoso per le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L'istituto del ravvedimento operoso per le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso degli adempimenti introdotti dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto in materia di IVA, dal D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 (si tratta delle comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA).

Per l'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica invece la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

1. Comunicazione dei dati delle fatture
La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.

Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate, un'errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell'adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento. In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20)


2. Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, pur non essendo un adempimento dichiarativo, è comunque strettamente connesso alla sfera dichiarativa; è pertanto possibile applicare le regole ordinarie dettate dall'art. 13, comma 1, lett. A bis e ss del D. Lgs 472 del 1997, ridotta se la regolarizzazione avviene prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale con l'invio della comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata.
L'obbligo dell'invio viene meno se la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione IVA, in particolare:

  • se con la dichiarazione annuale sono inviati, integrati o corretti i dati delle liquidazioni periodiche, è dovuta solo la sanzione, eventualmente ridotta;
  • se con la dichiarazione annuale le omissioni o le irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento operoso, occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa versando la relativa sanzione, a cui si aggiunge la sanzione relativa alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, eventualmente ridotta secondo i termini disciplinati dalla legge.

Per ulteriori chiarimenti, il link alla Risoluzione.

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