Queste le ricostruzioni della garanzia de qua:
a) contratto atipico di garanzia di fabbrica, con conseguente responsabilità ex art. 1322, comma 2, c.c.;
b) promessa al pubblico, con conseguente responsabilità ex art. 1989;
c) contratto con obbligazioni del solo proponente, con conseguente responsabilità ex art. 1333 c.c. (per un esame complessivo, Luminoso, Vendita, Dig. disc. Privatistiche, sez. civ., Torino, 1999, 651; Commentario breve al codice civile, cur. Cian, Padova, 2002, 1494).
Autorevole dottrina afferma, ancora, che dalla dichiarazione di garanzia predisposta dal fabbricante «. . . sorge un rapporto diretto tra produttore e consumatore, al quale il venditore rimane estraneo» (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano 1995, 160).
Fermi i citati rilievi, il carattere giuridicamente vincolante della garanzia de qua è confermato dagli artt. 128 e 133 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).
L'art. 128, lett. c), del Codice del consumo, così definisce la cd. garanzia convenzionale ulteriore:
«. . . qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità».
Maggiormente esplicativo l'art. 133 del Codice, che qui si riporta integralmente per comodità espositiva:
In breve, l'art. 128, lett. c), del Codice del consumo qualifica la garanzia in parola come «impegno di un venditore o di un produttore», laddove l'art. 133 statuisce che essa «vincola chi la offre».
Giorgio Vanacore
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