Martedì 18 aprile 2017

La detraibilità delle spese di istruzione non universitarie

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La detraibilità delle spese di istruzione non universitarie

L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 7/E del 4 aprile2017, ha pubblicato una guida esplicativa per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016, analizzando le spese che danno diritto a deduzioni, detrazioni e credito d'imposta.

Tra le spese detraibili nella misura del 19% vi sono le spese per l'istruzione non universitaria, tra cui rientrano le spese per la frequenza:

  • delle scuole dell'infanzia (scuole materne),
  • delle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie)
  • e delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori),
    sia statali, che paritarie private che degli enti locali.

La detrazione spetta anche per l'iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Sono ammesse in detrazione le spese connesse alla frequenza scolastica, ovvero le tasse di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori. Ma la circolare dell'Agenzia Entrate ha chiarito che sono altresì ammessi in detrazione anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici, tra cui:

  • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e il post scuola. Per queste spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi;
  • le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi di istituto (corsi di lingua, teatro, ecc.., svolti anche fuori dall'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, non occorre copia della delibera scolastica; la delibera va invece richiesta se la spesa per il servizio scolastico integrativo è stata pagata a soggetti terzi, come ad esempio le agenzie di viaggio.

La detrazione non spetta invece per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il servizio di trasporto scolastico.


L'importo massimo per la detrazione delle spese di frequenza è fissato in 564 euro per alunno o studente e tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Per il riconoscimento della detrazione occorre conservare le ricevute e le quietanze di pagamento con l'indicazione degli importi sostenuti.

In particolare, per le spese inerenti la mensa scolastica occorre la ricevuta del bollettino postale o copia del bonifico bancario con l'indicazione nella causale del servizio mensa, la scuola di frequenza e nome e cognome dell'alunno.
In alternativa, se il pagamento avviene in contanti o con bancomat o con l'acquisto di buoni mensa si potrà richiedere idonea attestazione al soggetto che ha ricevuto il pagamento; l'attestazione è esente dall'imposta di bollo.
Anche per tutte le altre spese, quali corsi di lingua, teatro, ecc.., occorrono le ricevute o le quietanze di pagamento indicanti l'importo e i dati dell'alunno e l'eventuale delibera scolastica se il pagamento è effettuato nei confronti di terzi.

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