In seguito gli interventi legislativi si sono moltiplicati a dismisura, estendendo da un lato l'obbligo della certificazione dei bilanci ad un numero sempre più crescente di realtà aziendali, ma diffondendo così dall'altro lato in numerosi provvedimenti tutta la normativa di riferimento per la revisione legale dei conti.
La legge italiana, oggi, attribuisce, al ricorrere di determinati presupposti, lo svolgimento della revisione oltreché al revisore anche al collegio sindacale o al sindaco unico.
Diversamente, la prassi internazionale, nonché gli stessi principi nazionali e internazionali di revisione sono stati elaborati facendo riferimento al revisore.
Tuttavia ciò non esclude che le metodologie ed i comportamenti dettati per il revisore dai principi di revisione possano essere traslati in capo al collegio sindacale (sindaco unico) seppur tenendo conto delle peculiarità di un organo collegiale.
Quindi relativamente allo svolgimento dell'attività di revisione troveranno applicazione sempre le norme del D.Lgs. n. 39/2010.
Tra le novità più importanti introdotte dal D.Lgs. 39/2010:
Controllo Qualità
Tutti gli iscritti nel Registro, saranno sottoposti a un controllo della qualità.
Per quanto riguarda la Vigilanza, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà per:
Il Ministero inoltre potrà:
La Consob vigilerà sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che avranno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.
Responsabilità
In merito alla responsabilità del revisore, i confini della stessa sono definiti, regolati e delimitati dal revisore attraverso la fissazione de:
Per gli Obiettivi, significa "… acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione".
Il controllo della qualità del lavoro, s'intende il rispetto di:
In termini di documentazione del lavoro … il revisore deve predisporre carte di lavoro che siano sufficientemente complete e dettagliate per permettere una comprensione globale del lavoro svolto.
Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti significa che il revisore deve adottare procedure appropriate per assicurare la riservatezza e la sicurezza nella custodia delle carte di lavoro, nonché la conservazione delle stesse per un periodo sufficiente, legato alle esigenze future. Deve possedere altresì una adeguata conoscenza di leggi e regolamenti specifici
Pianificazione
Il Documento n. 300, è dedicato alla pianificazione della revisione legale dei conti.
Pianificare significa sviluppare una strategia generale ed un approccio dettagliato tenendo conto della natura, della tempistica e dell'ampiezza delle procedure di revisione. Il revisore deve pianificare lo svolgimento della revisione in maniera efficiente e nei tempi opportuni.
Un'adeguata pianificazione del lavoro permette di prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione, di identificare i problemi potenziali e consente di completare il lavoro tempestivamente.
Le fasi della pianificazione in revisione possono essere individuate in:
Elementi probativi
La revisione si basa sulle carte di lavoro, e quindi sull'evidenza ovvero elementi probativi. Il Documento n. 500 riporta che: Gli elementi probativi si ottengono da un'appropriata combinazione di procedure di conformità e procedure di validità. In alcune circostanze gli elementi probativi possono essere ottenuti interamente attraverso l'applicazione di procedure di validità .
L'importante è che il revisore acquisisca solo elementi probativi persuasivi (ad esempio, diversi elementi convincenti e concomitanti) piuttosto che conclusivi, …
Tutta la documentazione preparata deve essere chiara, accurata e leggibile, a meno che sia redatta su supporti informatici.
Ricordiamo che un importante punto di riferimento tecnico per l'operatività dell'organo di controllo in materia di revisione sono costituite oggi da:
Trattasi di linee guida che si pongono l'obiettivo di raccordare quanto previsto dalla legge e dai principi di revisione internazionali con le peculiarità dell'organo di controllo.
I principi di revisione in essere al 1 luglio 2010 sono consultabili sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili http://www.cndcec.it, nell'area istituzionale.
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