Venerdì 23 dicembre 2011

LA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO È DA OGGI IN VIGORE

a cura di: Meli e Associati
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LA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO È DA OGGI IN VIGORE

Con il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212, denominato "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22-12-2011 ed in vigore dal 23.12.2011 è stata prevista una nuova disciplina per il parziale esdebitamento, utilizzabile dai soggetti cosiddetti "non fallibili".

La nuova disciplina ha analogie con l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare, il piano attestato art. 67 L.F. ed il concordato preventivo (articoli 160 e seguenti L.F.) e si avvale di un organismo di mediazione della crisi, che dovrà essere appositamente istituito dagli enti pubblici.
Questa nuova normativa vede coinvolti professionalmente i Giudici, i commercialisti e gli avvocati in funzione di assistenza al debitore, ma anche in qualità di incaricati dal Giudice per dare esecuzione all'accordo (in alternativa ai notai), nonchè gli organismi di mediazione.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti
Viene previsto che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore in stato di sovraindebitamento possa concludere con i suoi creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente.
Vi sono modalità agevolate se il debito deriva da credito al consumo.
Il piano deve prevedere i termini e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni e può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
La proposta di accordo deve prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.
La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

Sospensione delle esecuzioni individuali
Il giudice può disporre che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

L'omologazione
Ai fini dell'omologazione e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti.
Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.
L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

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