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Venerdì 10 dicembre 2010

LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

a cura di: Studio Valter Franco
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LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

Il 7 dicembre 2010 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il modello di rendiconto relativo all'impiego delle somme ricevute a titolo di contributo del 5 per mille, nonché le "Linee Guida per la predisposizione del rendiconto".

L'obbligo decorre, in via generale, a partire dall'anno finanziario 2008, anno relativamente al quale non risulta ancora in pagamento il contributo, per cui le associazioni di volontariato in genere e le onlus non hanno particolari scadenze, tenuto presente che il rendiconto va redatto entro il termine di un anno dall'effettiva percezione del contributo (es. contributo ricevuto nel mese di ottobre 2010 termine per redigere il rendiconto 31 ottobre 2011) e va trasmesso entro i 30 giorni successivi; inoltre per il 2008 tutti gli enti beneficiari dovranno redigere il rendiconto ma unicamente quelli che hanno ricevuto un contributo superiore ai 15.000 euro sono tenuti a trasmetterlo (per gli anni successivi al 2008 sono obbligati a trasmetterlo gli enti che hanno ricevuto un contributo superiore ai 20.000 euro).

Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno invece redigere il rendiconto per le annualità 2006 e 2007; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha redatto un modello di rendiconto per supportare i soggetti nell'assolvere l'adempimento; i documenti giustificativi di spesa sopportati con il contributo del 5 per mille devono essere annullati con un'apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille dell'Irpef; il rendiconto, gli allegati, i documenti giustificativi di spesa vanno conservati per almeno dieci anni.

Qualche perplessità suscita quanto indicato relativamente alla trasmissione del rendiconto, che si reputa obbligatoria a decorrere dal contributo 2008, in quanto le Linee Guida elaborate dal Ministero del Lavoro testualmente indicano " si raccomanda la trasmissione per posta elettronica che deve avvenire dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale al seguente indirizzo..", il che starebbe a significare che ogni rappresentante legale di un'associazione sportiva o di una onlus che accede ai benefici del 5 per mille dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata: sarebbe utile che venisse ulteriormente precisato che l'associazione o la onlus possa eleggere un "domicilio di posta elettronica" presso un altro soggetto (ad esempio un professionista, già obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata), dando incarico scritto al medesimo di inoltrare il rendiconto e gli altri documenti, come già accade per l'inoltro delle pratiche ComUnica al Registro Imprese ed all'Agenzia delle Entrate.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it (selezionare a destra della home page, nell'Area Sociale, "Cinque per mille").
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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