Dopo il D.Lgs. 39/2010, il Legislatore ha trattato il tema della responsabilità nell'art. 15:
Si tratta di una norma che ha una portata drammatica perché, come noto, spesso accade che, tra tutti i soggetti coinvolti, sono solo i revisori (e a maggior ragione le società di revisione) a possedere beni o attività aggredibili dai soggetti danneggiati, mentre i diretti responsabili (Amministratori e management in generale) spesso risultano nullatenenti ….
Sempre in tema di responsabilità civile, si ricorda che l'art. 14, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 39/2010 attribuisce al revisore del bilancio consolidato l'intera responsabilità per l'espressione del relativo giudizio, estendendo a tutte le società la medesima previsione che prima era prevista solamente dall'art. 165, comma 1-bis, del Tuf.
La norma, quindi ha l'effetto di innalzare il grado di diligenza esigibile dal revisore.
E questo perché, a differenza degli Amministratori e - in parte - del Collegio Sindacale, il revisore deve sempre operare nell'ambito di un quadro di comportamento professionale oggettivo, codificato e rigoroso: i principi di revisione !!!
Riguardo poi alla fattispecie di Sindaco+Revisore, la riforma del diritto societario ha modificato la disciplina del Collegio sindacale, tanto da attribuire una maggior responsabilità di tale funzione.
Infatti i sindaci:
La diligenza che si deve pretendere dai componenti del Collegio è quella propria di un verificatore della gestione del patrimonio aziendale, sulla quale fanno affidamento i soci e i terzi in generale; proprio perché organo interno all'azienda.
Quindi sia per i sindaci, sia per i soggetti legittimati ai controlli di tipo contabile, la responsabilità è illimitata, tuttavia, nella nuova versione, si prevede che i sindaci (e i revisori) debbano adempiere i loro doveri non più con la diligenza del mandatario ma con «la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell 'incarico».
Il riferimento normativo è lìArt. 2407 c.c.
Ne deriva che la responsabilità del sindaco riguarda principalmente la violazione dell'obbligo di vigilare, sia che dipenda da un comportamento doloso, sia che derivi da un comportamento colposo.
Va comunque rilevato che l'eventuale azione di responsabilità contro i sindaci per colpa in vigilando necessita di alcune condizioni:
Quindi i sindaci rispondono in quanto sono venuti meno all'obbligo di vigilare con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico. Essi, infatti, avrebbero dovuto svolgere una azione preventiva e successiva per eliminare o quantomeno attenuare gli effetti lesivi dell'illecito.
Ricordiamo che resta comunque aperta la possibilità, per ciascun componente dell'organo collegiale, di escludere la propria responsabilità rendendo noto ufficialmente il proprio dissenso a mezzo di annotazione nei verbali delle verifiche periodiche riportati nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2404, co. 4, c.c.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi