a prescindere dal tipo di contabilità adottato (ordinaria o semplificata).
Sono rivalutabili le immobilizzazioni materiali e immateriali (esclusi gli oneri pluriennali) e le partecipazioni presenti sia nel bilancio di riferimento (in corso al 31 dicembre 2012) che in quello di rivalutazione (in corso al 31 dicembre 2013).
Sono esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (ad esempio gli "immobili merce").
L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione è pari:
Nella versione originaria era possibile pagare l'imposta in tre rate annuali e senza interessi ma l'art. 4 del decreto 66/2014 ha apportato una modifica stabilendo che le imposte sostitutive devono essere versate "in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. (e quindi entro il 16 giugno 2014). Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
Il valore rivalutato non può superare il valore di mercato del bene oppure il suo valore d'uso (se l'impresa è in grado di provarlo). Tuttavia, il valore di iscrizione del bene in bilancio non può a sua volta essere superiore al valore di sostituzione dello stesso (bene nuovo acquistato).
La rivalutazione ha effetto sia dal punto di vista civilistico che fiscale.
Dal punto di vista civilistico l'effetto è immediato e quindi si possono iscrivere in bilancio i maggiori valori già nel 2013. Dal punto di vista fiscale, invece, i maggior valori avranno effetto a partire dal 2016 (terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione). Tuttavia, nel caso in cui il bene esca dal patrimonio dell'azienda (a causa di una cessione, di autoconsumo ecc.):
La rivalutazione genererà quindi, nel periodo 2013-2015, uno scostamento tra valori fiscali e civilistici dei beni (con conseguenti effetti sugli ammortamenti civilistici e fiscali) e la necessità di contabilizzare imposte anticipate.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Smart Cash Flow PMI è un tool in Excel per la verifica dell’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese.
È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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