Venerdì 1 ottobre 2010

LA VERIFICA DEI SINGOLI CREDITI TRIBUTARI

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni
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LA VERIFICA DEI SINGOLI CREDITI TRIBUTARI

Il privilegio afferente le imposte dirette (Art. 2752, comma 1, C.C.).

Il comma 1 dell'art. 2752 c.c., nella formulazione previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recitava come segue: «hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota di imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali e straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede alla esecuzione e nell'anno precedente».

Vigente tale formulazione dell'art. 2752 c.c., la dottrina riteneva che due fossero le condizioni poste per il riconoscimento del privilegio: che il credito d'imposta risultasse iscritto in ruoli posti in riscossione nell'anno in cui si procede alla esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente, e che il privilegio non superasse un certo numero di annualità di imposta, condizione necessitata dalla circostanza che in taluni tipi di ruolo possono essere iscritte molteplici annualità di imposta.

Tali condizioni dovevano sussistere congiuntamente affinché potesse riconoscersi il diritto in questione; ognuna di esse, separatamente considerata, era infatti condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio.
A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 46/1999, l'art. 2752, comma 1, c.c., è stato modificato come segue: «hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli in- dicati nel comma 1 dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del sevizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente».
Mentre, quindi, nel precedente sistema di cui all'art. 2752 c.c. non vi era univocità di vedute sul momento di "messa in riscossione dei ruoli", poiché una parte della dottrina riteneva che tale momento dovesse coincidere con la data di dichiarazione del fallimento, e, come sopra illustrato, la tesi maggioritaria riteneva che il momento di messa in riscossione del ruolo fosse coincidente con il momento in cui il concessionario della riscossione intervenisse nella procedura fallimentare. Il legislatore, quindi, ha portato chiarezza nella interpretazione della temporalità privilegiata espressa dalla norma in esame, attribuendo il privilegio generale ai crediti dello Stato, in relazione al momento in cui il concessionario della riscossione procede o interviene nell'esecuzione.
Al fine poi di evitare un cumulo di annualità d'imposta privilegiate tale da pregiudicare, pur nel rispetto dell'interesse pubblico, la par condicio creditorum (in pratica la possibilità di soddisfacimento degli altri credi- tori), il legislatore ha limitato il periodo di esercizio del privilegio ai due anni precedenti, due anni che devono essere intesi - secondo l'orientamento maggioritario e consolidato della dottrina e della giurisprudenza -, per ogni imposta, come l'ammontare di imposta che viene iscritta a ruolo nell'anno in cui il concessionario procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

L'anno di intervento deve quindi essere riferito non alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, ma alla data della domanda di insinuazione al passivo.
La locuzione "nell'anno" deve inoltre essere intesa, secondo l'opinione prevalente in dottrina, come riferita all'arco temporale compreso nei dodici mesi successivi al momento in cui è stata attribuita l'esecutività del ruolo.
Nell'ipotesi di una procedura concorsuale il momento di intervento del concessionario della riscossione non può che coincidere con la data di deposito della domanda per l'insinuazione del credito al passivo fallimentare.
Si ricordi inoltre che il D.Lgs. n. 46/1999 non ha solo modificato il disposto dell'art. 2752 c.c., ma ha anche modificato quello dell'art. 2771 c.c., il quale statuisce ora che «il privilegio previsto al comma 1 è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente», e quindi non utilizza più la precedente e nota espressione di «ruoli (...) posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente».

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