Mercoledì 23 gennaio 2013

Le caratteristiche principali della nuova Fattura Semplificata

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le caratteristiche principali della nuova Fattura Semplificata

Tutte le novità in vigore dal 1° gennaio 2013. Meno dati e processo più fluido.

La semplificazione parte dall'Iva. Il recepimento della normativa UE 2010/45 ridisegna il D.p.r. 633/72, introducendo il nuovo art. 21-bis in tema di fatturazione semplificata. Meno informazioni, indicazione del corrispettivo comprensivo d'imposta e descrizione sommaria di beni e servizi prestati: queste sono le novità principali delle nuove fatture in formato ‘light', concepite per rendere più snella l'emissione di documenti d'importo inferiore a 100 euro e sgravare intermediari e attori del mercato da inutili obblighi formali.

Il processo di fatturazione è delineato dall'art. 21 del Testo Iva (D.p.r. 633/72). La fattura semplificata costituisce un'autentica novità nel panorama normativo italiano; per comprendere meglio la portata delle innovazioni introdotte, è dunque necessario confrontare i nuovi requisiti con quelli contenuti nel sopra citato articolo di legge.

Capitolo importi: addio ad imponibile più Iva. L'ammontare dell'operazione verrà infatti inserito nel documento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, con la sola indicazione, a lato, dell'aliquota utilizzata. Se ad esempio in precedenza una cessione di 50€ era formalizzata come Imponibile 50€, Iva 21% 10,50€, Totale 60,50€, ora sarà possibile scrivere soltanto Totale 60,50€, Iva 21%. Il ricevente dovrà dunque procedere allo scorporo dell'imposta al momento della contabilizzazione, facendo attenzione a non estrapolare in maniera errata la quota da detrarre in sede di liquidazione Iva. Proprio in virtù della nuova modalità d'esposizione, il limite di 100 euro è da considerarsi sul totale della fattura, comprendendo nella valutazione la porzione d'Iva interessata.

Minor importanza anche alla descrizione di soggetti coinvolti e fattispecie impositive. Il regime ordinario prevede che il documento contenga tutti i dati identificativi del cedente o prestatore, oltre che natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione. Le lettere e) ed f) del novellato art. 21-bis, invece, sanciscono che per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato è sufficiente il solo codice fiscale o la partita Iva, mentre per gli altri enti Ue basta il codice d'identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di riferimento; una corretta identificazione dell'operazione,inoltre, richiede semplicemente una descrizione sommaria dei beni o delle prestazioni coinvolte.

A partire dal primo gennaio 2013, dunque, giustificativi più leggeri per operazioni di scarso impatto economico. Il limite quantitativo, fissato per legge a quota cento euro, potrà essere innalzato fino a 400 euro o addirittura eliminato per determinati settori d'attività, mediante emissione di apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Restano escluse invece le cessioni intracomunitarie e le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti chiamati ad assolvere l'obbligo impositivo in stati esteri, così come delineato dal 2 comma dell'art. 21-bis, D.p.r. 633/72.
Superati i vincoli legati alla rilevanza dell'importo e alla territorialità della controparte, le operazioni sono soggette alla procedura di fatturazione ordinaria, ricadendo automaticamente nelle disposizioni dell'art. 21 del Testo Iva.

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