Per esempio, in un nucleo familiare (composto da due genitori e due figli) in cui solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari). Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari.
L'ordine delineato nell'art. 12 del TUIR, potrebbe però non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano "a carico", ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.
In tal caso, con la finalità di non voler sfavorire detti nuclei familiari, con la circolare 17/E del 24 aprile 2015 l'Agenzia Entrate ha comunicato che le detrazioni in esame possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari "a carico" rientrino fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c), e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.
Ricordiamo che i familiari che possono essere considerati "a carico", se conviventi, sono quelli indicati nell'art. 433 del Codice Civile, e quindi:
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia. Per gli altri familiari a carico è invece necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Forfetari: calcolo di imposta e contributi 2025
Il programma calcola il carico fiscale e contributivo (per commercianti, artigiani ed iscritti alla gestione separata) per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario (ex L. 190/2014). Gestisce anche le eventuali perdite pregresse.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
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