LE PRINCIPALI NOVITA' CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE LE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004 |
Nel testo
finale della legge Finanziaria per il 2004, approvato lunedì 22 dicembre
2003, risultano novità di scarso rilievo per quanto riguarda le associazioni
e le società sportive dilettantistiche. Quasi tutti gli emendamenti presentati
durante l’iter parlamentare non sono stati approvati.
Il testo dell’art. 90, ed in particolare il comma 18, contenuto nella
legge 27 dicembre 2002, n. 289, non ha subito modifiche.
Il regolamento delle società sportive
Le società ed associazioni dovranno ancora rimanere in attesa del regolamento
di attuazione, recante l’indicazione delle clausole da inserire nei relativi
atti costitutivi e negli statuti, affinché i predetti soggetti possano
conservare lo status di società sportive ottenendo dall’ordinamento
il riconoscimento. Ciò anche al fine di fruire delle agevolazioni fiscali
previste in materia. E’ opportuno ricordare, ancora una volta, che dopo
l’approvazione del predetto regolamento dovranno passare ulteriori quindici
giorni affinché le disposizioni ivi contenute inizino a produrre i relativi
effetti.
Il registro tenuto presso il CONI
Non è intervenuta nessuna modifica neppure per quanto riguarda il registro
nazionale delle società sportive. L’unico soggetto competente alla
tenuta del predetto registro continua ad essere, secondo quanto previsto originariamente
dal comma 20 dell’art. 90 della legge n. 289/2002, il CONI.
In mancanza dell’istituzione del registro le società sportive continueranno
ad incontrare problemi per accedere ai contributi pubblici. Infatti, continua
ad essere applicata quella disposizione che prevede la necessità di
iscrizione nel registro tenuto dal CONI quale condizione necessaria per ottenere
i contributi
pubblici.
Le cooperative
Uno degli emendamenti non approvati prevedeva espressamente la possibilità di
esercitare l’attività sportiva utilizzando la forma della cooperativa.
La modifica normativa si proponeva di eliminare le incertezze che erano sorte
durante il primo anno di vigenza dell’art. 90 citato. In particolare i
dubbi nascevano proprio per il fatto che il comma 18 della disposizione ora richiamata
contiene un riferimento diretto solo alle associazioni e alle società senza
scopo di lucro.
La mancata approvazione dell’emendamento contribuisce ad alimentare le
incertezze. Oggi, infatti, considerato che il legislatore ha manifestato la necessità di
un intervento, risulta rafforzato il dubbio che l’attuale formulazione
della norma non consenta di fare ricorso alla forma della cooperativa. Infatti,
non sembra possa attribuirsi all’emendamento non approvato la natura
di disposizione interpretativa.
Le novità per i dilettanti
L’unica vera novità per i dilettanti riguarda la disciplina in tema
di assicurazione obbligatoria. L’art. 51 della Finanziaria dello scorso
anno aveva introdotto l’obbligo di assicurazione per tutti i tesserati
(atleti, tecnici, dirigenti e così via). Non si prevedeva nulla, però,
a proposito del soggetto tenuto alla gestione di tali assicurazioni. Ora, invece,
la legge Finanziaria per il 2004 ha individuato la Sportass.
Dovranno essere fissati nei prossimi mesi, con apposito decreto da
emanarsi entro un anno, i termini, la natura, l’entità delle prestazioni
ed i relativi premi assicurativi.
Gli Enti di promozione sportiva
Al fine di consentire agli Enti di promozione sportiva lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali, nonché allo scopo di potenziare i programmi relativi
allo sport sociale, è stata prevista l’erogazione di un contributo
limitatamente all’anno 2004, di un milione di euro.
Novità per le società sportive professionistiche
Per le società sportive professionistiche è stata approvata l’introduzione
di un credito d’imposta, limitatamente alle società che sono iscritte
ai campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di
serie A1 e A2. E’ stata dunque modificata la disciplina contenuta nella
legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001), la cui disciplina applicativa è contenuta
nel DM 31 gennaio 2003, n. 98.
Il credito d’imposta, stabilito nella misura del 15 per cento, trova applicazione
a condizione che nel periodo d’imposta 2004 si incrementi il numero degli
sportivi che siano cittadini UE, di età compresa tra i quattordici e i
ventidue anni, assunti con contratto di lavoro dipendente. La percentuale di
incremento deve essere però superiore al numero medio degli assunti risultanti
dal periodo d’imposta 2003. Devono, inoltre, essere osservati gli obblighi
di legge previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e la morte.
Inoltre, le società che fruiscono del credito devono aver regolarmente
adempiuto agli obblighi tributari.
Il credito d’imposta non può superare l’importo di 5.164
euro per ciascun dipendente.
Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal 1° gennaio
2004 esclusivamente in compensazione con gli altri tributi (e contributi dovuti).
A tal fine si dovrà fare riferimento alle previsioni contenute nel D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241.
Un’ulteriore novità riguardante le società professionistiche
prevede la regolarizzazione dei premi Inail per gli anni 2000, 2001 e 2002. Possono
essere regolarizzati i debiti nei confronti dell’istituto rateizzando gli
importi dovuti per le predette annualità. Il versamento deve essere effettuato
in un’unica rata entro il 30 novembre del 2004 ovvero in due rate di
pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 novembre del 2004 e al 30
aprile
del 2005.
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