La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall'Agenzia delle Entrate, dall'Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
La Commissione censuaria centrale prevede invece 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell'Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell'Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell'Economia sulla base delle designazioni pervenute dall'Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.
Sono incompatibili con il ruolo di componente delle commissioni: i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, i soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l'appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie restano in carica per 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
AMBITO REGIONALE | SEDI ‐ AMBITO PROVINCIALE |
VALLE D'AOSTA | AOSTA |
PIEMONTE | ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VERBANIA VERCELLI |
LIGURIA | GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA |
LOMBARDIA | BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA PAVIA SONDRIO VARESE |
VENETO | BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO TRENTO |
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA FERRARA FORLI' MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI |
TOSCANA | AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA MASSA PISA PISTOIA PRATO SIENA |
UMBRIA | PERUGIA TERNI |
MARCHE | ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO |
LAZIO | FROSINONE LATINA RIETI ROMA VITERBO |
ABRUZZO | CHIETI L'AQUILA PESCARA TERAMO |
MOLISE | CAMPOBASSO ISERNIA |
CAMPANIA | AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO |
PUGLIA | ANDRIA BARI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO |
BASILICATA | POTENZA MATERA |
CALABRIA | CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA |
SICILIA | AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI |
SARDEGNA | CAGLIARI NUORO ORISTANO SASSARI |
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
CLICCA QUI per vedere una DEMO dell'applicazione.
CREDITI DEBITI: valutazione costo ammortizzato 2024
Programma in Excel per determinare il valore dei crediti e debiti in base al criterio del “costo ammortizzato”. La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/15 prevede, in generale e salvo eccezioni, la valutazione dei crediti e dei debiti non più al valore nominale, ma con il criterio del costo ammortizzato. Infatti ai sensi del nuovo art. 2426 c.1 n.8 del codice civile i crediti e debiti vanno valutati applicando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale.
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