Martedì 11 novembre 2014

Le nuove commissioni censuarie: Composizione, attribuzione e funzionamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF
Le nuove commissioni censuarie: Composizione, attribuzione e funzionamento

Su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio dei Ministri RIUNITOSI IL 10 NOVEMBRE 2014 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull'istituzione delle nuove commissioni censuarie, primo passo per la riforma del catasto.

Il d. lgs. attua l'articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma fiscale).

Le nuove commissioni censuarie locali saranno 106 (vedi tabella in calce), a cui aggiungere la commissione censuaria centrale con sede a Roma che avrà funzione di "supervisore".

Alle commissioni censuarie locali, che si devono insediare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l'altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all'interno di uno stesso comune.

La Commissione censuaria centrale deciderà sui ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d'estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d'estimo dei fabbricati. Inoltre la Commissione centrale eserciterà poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedessero alla validazione delle funzioni statistiche.

Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale saranno articolate in tre sezioni:
  • una competente in materia di catasto dei terreni,
  • una competente in materia di catasto urbano
  • e la terza specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall'Agenzia delle Entrate, dall'Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.

La Commissione censuaria centrale prevede invece 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell'Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell'Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell'Economia sulla base delle designazioni pervenute dall'Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.

Sono incompatibili con il ruolo di componente delle commissioni: i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, i soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l'appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie tributarie.

I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie restano in carica per 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.

AMBITO REGIONALE SEDI ‐ AMBITO PROVINCIALE
VALLE D'AOSTA AOSTA
PIEMONTE ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI
LIGURIA GENOVA
IMPERIA
LA SPEZIA
SAVONA
LOMBARDIA BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
VENETO BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO
TRENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA
FERRARA
FORLI'
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
TOSCANA AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA
UMBRIA PERUGIA
TERNI
MARCHE ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO
LAZIO FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
VITERBO
ABRUZZO CHIETI
L'AQUILA
PESCARA
TERAMO
MOLISE CAMPOBASSO
ISERNIA
CAMPANIA AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
PUGLIA ANDRIA
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
BASILICATA POTENZA
MATERA
CALABRIA CATANZARO
COSENZA
CROTONE
REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA
SICILIA AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
SARDEGNA CAGLIARI
NUORO
ORISTANO
SASSARI

 

Fonte: Comunicato Stampa del Governo
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025

    Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud

    Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud

    Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal  Dl 118/2024.

    Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

    CLICCA QUI per vedere una DEMO dell'applicazione.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • CREDITI DEBITI: valutazione costo ammortizzato 2024

    CREDITI DEBITI: valutazione costo ammortizzato 2024

    Programma in Excel per determinare il valore dei crediti e debiti in base al criterio del “costo ammortizzato”. La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/15 prevede, in generale e salvo eccezioni, la valutazione dei crediti e dei debiti non più al valore nominale, ma con il criterio del costo ammortizzato. Infatti ai sensi del nuovo art. 2426 c.1 n.8 del codice civile i crediti e debiti vanno valutati applicando il criterio del costo ammortizzato e tenendo conto del fattore temporale.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS