Venerdì 21 novembre 2008

LE RECENTI PREVISIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI RIGUARDANTI IL D.LGS. 231/01 E LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

a cura di: Fiscosport S.r.l.
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LE RECENTI PREVISIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI RIGUARDANTI IL D.LGS. 231/01 E LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

La responsabilità amministrativa degli enti
Il Dlgs. 231/01, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità penale ed amministrativa degli enti con o senza personalità giuridica, per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

Tali illeciti possono essere realizzati:

  • dai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o da chi esercita, anche di fatto, funzioni di direzione e controllo;
  • dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Fra gli enti interessati da tale decreto vi sono anche le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche. In particolare, la responsabilità in sede penale degli enti sportivi dilettantistici si aggiunge a quella delle persone fisiche che materialmente hanno realizzato il reato.

Alcuni degli illeciti che riguardano il decreto sono:

  • contro la Pubblica amministrazione,
  • delitti informatici e trattamento illecito di dati,
  • contro la fede pubblica,
  • i reati societari,
  • i reati con finalità terroristica,
  • gli abusi di mercato,
  • gli illeciti legati al crimine internazionale organizzato,
  • i reati legati alla sicurezza sul lavoro,
  • delitti contro la personalità individuale,
  • ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le sanzioni previste sono:

  • pecuniare,
  • interdittive,
  • la confisca,
  • la pubblicazione della sentenza.

L'ente può evitare tali sanzioni se riesce a dimostrare di aver:

  • adottato un "modello organizzativo" idoneo ed efficace,
  • adottato un sistema di controlli non solo "formale" per la prevenzione degli illeciti,
  • divulgato un "codice etico" che evidenzi i principi ispiratori dell'ente.

Inoltre, l'ente si deve dotare di un Organismo di Vigilanza che ha compiti di controllo e poteri sanzionatori.

Alcune implicazioni del D.Lgs. n. n. 231/01
Il decreto è entrato in vigore sin dal 2001 ma solo recentemente ha avuto particolare attenzione da parte di molti enti (comprese le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche). Tale attuale interesse è dovuto all'applicazione di notevoli sanzioni in capo a vari enti per reati afferenti il D.Lgs. n. n. 231/01.
I soggetti interessati hanno percepito l'effetto che può avere sul proprio ente una sanzione prevista dal decreto.
La possibilità di adottare un modello di organizzazione e di controllo ai fini dell'esonero da responsabilità è una questione di rilievo, ove si consideri che nei confronti degli amministratori che, non avendo predisposto il modello, non abbiano permesso all'ente di fruire del relativo esonero da responsabilità, potrebbe essere intentata azione di responsabilità.
Sotto questo aspetto è di interesse la sentenza n.1774 del 2008 del Tribunale di Milano, il quale ha condannato l'amministratore delegato di un ente, soggetto ad un procedimento ex D.Lgs. n. n. 231/01, a risarcire la propria azienda per "i danni da quest'ultima subiti in connessione con l'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo".
E' importante, inoltre, sottolineare che l'art.9 comma 2 lettera c) del decreto dispone come sanzione per gli enti, irrogata anche in via cautelare prima di arrivare in giudizio, "il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio". Ovvia conseguenza è che gli enti, visto l'intreccio di rapporti a livello di appalti, nelle concessioni, nelle convenzioni, vogliono evitare il rischio di trovarsi a contatto con aziende coinvolte in tale sanzione o che non sono dotate di adeguati programmi di prevenzione.

Regione Calabria: Obbligo dell'adozione del modello organizzativo
Vi sono sempre più Regioni che, con specifici provvedimenti, stanno determinando il passaggio da facoltativa a obbligatoria dell'implementazione di adeguati modelli organizzativi.
E' importante rilevare che la Regione Calabria con l'art. 54 L.n. 15/2008 (Adeguamento al decreto legislativo 8 Giugno 2001, n.231) ha imposto l'obbligo dell'adozione del modello 231 per i privati che gestiscono servizi pubblici. Infatti, tale normativa regionale, oltre ad evidenziare la grande attenzione che il Legislatore ripone nei modelli di organizzazione ex. D.Lgs. n. n. 231/2001, fa intuire che la tortuosa strada dei modelli di organizzazione, gestione e controllo sta andando verso un'unica direzione, "adozione obbligatoria".
L'articolo 54 della citata legge, obbliga tutte le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, (in particolare servizi sanitari e trasporti pubblici locali) ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a norma dell'art. 11 del 29 settembre 2000, n. 300, dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali.
Il legislatore non si è espresso circa l'obbligatorietà dell'adozione del modello, ma è evidente che si presuppone la presenza di quest'ultimo, che in caso contrario andrà adottato.

Prendendo in esame la norma della Regione Calabria si evince che il modello organizzativo ricopre una duplice finalità; infatti l'adozione di questo non è più soltanto finalizzata ad esimere dalla responsabilità amministrativa l'ente ma diventa un requisito indispensabile per accedere all'attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione regionale, impedendo, in caso di assenza o di mancato adeguamento del modello, sia il rinnovo delle convenzioni in scadenza sia la loro nuova stipula.
Analizzando questo provvedimento, si intuisce che la volontà del Legislatore Regionale è quella di evitare che la scelta dell'adozione del modello resti vincolata ad una mera valutazione di tipo gestionale-economica in capo agli amministratori. Inoltre, la finalità del dettato normativo è fare in modo che non si tenga conto solo dell'art. 2392, che pone a carico degli amministratori degli obblighi, ma anche di considerare il Modello 231 come strumento di comunicazione istituzionale societaria verso gli stakeholders.

Le altre regioni ed il modello organizzativo D.Lgs. n. 231/01
Molte regioni italiane hanno previsto delle notevoli limitazioni per gli enti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lettera c), del Dlgs 231/2001 (divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione). In particolare:
- L'art. 6 della legge regionale 03/2007 della Regione Campania dispone che le imprese nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lettera c), del Dlgs 231/2001 sono escluse da procedure di affidamento di concessioni o appalti di lavori pubblici, forniture o servizi, né possono essere affidatarie di subappalti e stipulare i relativi contratti
- Nella Regione Sicilia il Decreto Dirigenziale del 24/04/2007 prevede che nell'ambito della definizione dell'albo dei soggetti idonei per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, fino a 100.000 euro di pertinenza del dipartimento regionale della protezione civile, sono esclusi i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva ex Dlgs 231/2001, art. 9, c.2, lettera c).
- L'art. 6 della legge regionale n.20/2008 della Regione Valle d'Aosta dispone l'esclusione dalla concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie chi è soggetto alla misura interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lettera c), del Dlgs 231/2001.
- Nel Lazio, l'art. 4 del Regolamento 15/2008 prevede che le persone giuridiche richiedenti, ai fini dell'alienazione di opere di pubblica utilità (fasce frangivento situate nell'Agro Pontino) non devono avere subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, del Dlgs 231/2001.
- L'art. 42 della legge provinciale 10/08 della Provincia autonoma di Trento dispone che le imprese nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Dlgs 231/2001 rimangono escluse dalla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni o appalti e non possono stipulare i relativi contratti.
- L'art. 9 della delibera della Giunta regionale 1096/2005 della Regione Molise prevede che per la partecipazione alla gara afferente la realizzazione del Centro di eccellenza per la formazione e informazione in ambito sanitario bisogna non essere destinatari di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al Dlgs 231/2001. La medesima regione ha disposto, sempre con delibera della Giunta regionale n.437/08 art.11, che per la partecipazione alla gara riguardante la realizzazione del Piano di comunicazione per la scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario non avere subito alcuna sanzione indicata nell'art. 9 del Dlgs 231/2001.
Inoltre, la delibera del Consiglio regionale n. VIII/257/06 della Regione Lombardia, riguardo il piano socio sanitario 2007-2009, prevede l'introduzione nelle aziende sanitarie pubbliche di un codice etico-comportamentale, per valutare la possibilità di adottare modelli organizzativi e comportamenti finalizzati al miglioramento del sistema. La medesima regione con la delibera della Giunta regionale n. 8/4799 del 30/05/2007, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di controllo delle Asl sulle strutture sanitarie, dispone che la partecipazione paritaria pubblico-privato accreditato alla realizzazione del S.S.R. deve evincersi nel rapporto contrattuale anche con la previsione di modelli ex D.Lgs. n. n. 231/2001. Infine, sono state previste le linee guida regionali per l'adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
Infine, anche la Regione Veneto con la delibera della Giunta regionale n.3966/07 invita le società partecipate dalla regione Veneto e l'Associazione Informest ad adottare i modelli organizzativi ex. art. 6 del Dlgs 231/2001 ed eventualmente, ove necessario, a convocare l'assemblea ordinaria per trattare l'argomento.

Conclusione
Le associazioni e società sportive devono, come molti altri enti, valutare l'opportunità (in taluni casi l'obbligo) di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. n. 231/01 per evitare le sanzioni previste dal medesimo decreto. Tali sanzioni per il loro elevato importo e per le implicazioni (impossibilità di avere ulteriore rapporti con gli enti pubblici, etc.) possono comportare, in alcuni casi, alla chiusura dell'attività dell'ente. Per questo, è importante conoscere il citato decreto e valutare se è necessario che l'ente rappresentato provveda alla realizzazione di un modello organizzativo e degli altri documenti previsti dalla vigente normativa.

a cura del Dott. Giorgio Gentili, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Macerata

AUTORE:

Nicola Forte Pietro Canta

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