Il primo modello è quello classico ante Decreto Crescita e Decreto Crescita bis, mentre il secondo è quello che ha acquisito la soggettività giuridica e che quindi "costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili". Il documento di prassi crea un nesso di consequenzialità fra soggettività tributaria e quella civilistica.
In tal modo la rete diventa un autonomo soggetto passivo di imposta, cui fanno capo i conseguenti obblighi tributari, sia per quanto concerne le imposte dirette che quelle indirette.
Quanto alle prime, rientrando fra i soggetti, di cui all'art. 73, comma 2 del TUIR, le "reti soggetto" è passibile di imposta sul reddito delle società: nel caso in cui esercitino prevalentemente o esclusivamente attività commerciale sono assimilabili agli enti ex art. 73, co. 1 lett b), diversamente possono essere annoverate fra gli enti non commerciali di cui alla lettera c).
Analogamente ai predetti soggetti (enti commerciali o non commerciali), sono passibili di determinazione e pagamento dell'IRAP.
La novità forse più rilevante, comunque, riguarda le imposte indirette: le "reti soggetto" possono aprire la partita IVA, con tutti gli adempimenti contabili e dichiarativi che questo comporta.
Visto che per questa nuova organizzazione, il rapporto fra le imprese aderenti e contratto di rete è analogo a quello dei soci di una società, le risorse stanziate dai partecipanti hanno la natura di conferimenti ad un soggetto terzo che provvede alla realizzazione del programma comune.
Per questo motivo il contratto di rete con soggettività giuridica non può beneficiare dell'agevolazione fiscale ex 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78 del 2010, proprio perché manca il legame diretto fra gli utili e la realizzazione del programma.
In questo caso l'investimento ha la natura del capitale proprio, che, in via mediata, verrà utilizzato e non vi è una diretta operatività che la circolare ministeriale invece ravvisa quale condicio sine qua non nella norma agevolativa, laddove asserisce che l'agevolazione è destinata alle "imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete".
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