Lunedì 5 marzo 2012

Le segnalazioni per operazioni in contanti alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO ed alla GUARDIA DI FINANZA

a cura di: Studio Valter Franco
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Le segnalazioni per operazioni in contanti alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO ed alla GUARDIA DI FINANZA

La segnalazione per violazioni alla normativa dei contanti doveva essere resa dai soggetti alla normativa antiriciclaggio (Banche, Commercialisti etc.etc.) al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con il D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia - art. 12 comma 11) veniva disposto che la segnalazione venisse inviata anche all'Agenzia delle Entrate; con Decreto del MEF del 17/11/2011 su G.U. 29/11/2011 n. 278 veniva inoltre disposto che la segnalazione venisse inoltrata non al MEF ma alle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Ora con l'articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 viene sostanzialmente disposto che la segnalazione venga inoltrata alle Ragionerie Territoriali dello Stato ed alla Guardia di Finanza.
A parere di chi scrive la Banca od il Professionista dovrà inoltrare unicamente la segnalazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato e fa carico a quest'ultima di effettuare una "immediata comunicazione" dell'infrazione alla Guardia di Finanza.

art. 51 del D.lgs. 231/2007 come modificato dall'art. 12 comma 11 del D.L. 6/12/2011 n. 201
e dall'articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 - in vigore dal 2 marzo 2012

  1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate
  2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.
  3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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