Venerdì 10 aprile 2015

Le svalutazioni dei crediti nella disciplina IRES

a cura di: Studio Dott. Francesco Rhodio
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Le svalutazioni dei crediti nella disciplina IRES

In prossimita' del calcolo delle imposte delle societa' di capitali, si approfondisce un aspetto particolarmente rilevante in periodi di crisi economico - finanziaria.

La perdurante situazione di crisi vissuta dalle imprese italiane dispiega alcuni significativi riflessi anche in sede di calcolo del reddito imponibile ai fini Ires.
Accade sovente, infatti, che alcuni clienti, per via della summenzionata situazione di crisi, non riescano ad onorare puntualmente i propri impegni; e allora, bisogna tenere conto delle possibilita' offerte dalla disciplina fiscale per dedurre dal reddito tassabile i crediti non piu' riscuotibili.
In sede di accantonamento delle imposte in bilancio, pertanto, occorre tenere a mente le norme tributarie relative alle svalutazioni sui crediti.

Le tipologie di svalutazione fiscalmente ammesse sono tre:

  • Svalutazione forfettaria (art. 106 TUIR): prevede la deducibilita' dello 0,50% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto del core business aziendale, tenuto conto anche degli accantonamenti per rischi su crediti. La svalutazione in oggetto e' ammessa fino a quando il fondo cosi' accantonato raggiunge il 5% del valore nominale dei suddetti crediti iscritti in bilancio a fine esercizio. L'enunciazione della norma esclude pertanto dal computo i crediti derivanti da cessioni che non danno origine a ricavi, quali ad esempio le cessioni di beni strumentali; inoltre sono espressamente esclusi dal computo i crediti assicurati;

  • Svalutazione analitica (art. 101 TUIR): prevede la deducibilita' delle perdite sui crediti iscritti in bilancio, qualora la perdita stessa risulti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare. Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta, per le imprese con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni, ad un importo non superiore a 5.000 euro e, per le altre imprese, non superiore a 2.500 euro. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto.

    La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013 ha inoltre chiarito che i limiti rilevano in relazione al singolo credito, a condizione che si tratti di rapporti giuridici autonomi; non deve trattarsi cioe' di piu' fatture ad es. di acconto e saldo emesse in relazione a una stessa fornitura. In tal caso, infatti, la modesta entita' va verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.
    Le perdite qui descritte sono immediatamente deducibili, in quanto sussistono gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma; il tutto, pero', a condizione che non abbiano gia' costituito oggetto di svalutazione ai sensi di quanto descritto al punto precedente. Le perdite su crediti di cui all'art. 101 del Tuir, infatti, sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi ai sensi dell'art. 106; al momento dell'effettivo verificarsi della perdita, cioe', il fondo svalutazione accantonato in base all'art. 106 deve essere prioritariamente utilizzato a copertura della perdita subita, che pertanto non puo' essere autonomamente dedotta;

  • Svalutazione in base ai principi contabili (art. 101 TUIR): gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili e cioe' nelle ipotesi di:
    • prescrizione del credito;
    • cessione pro - soluto;
    • transazione e rinuncia unilaterale del creditore.

Nel silenzio della norma, tuttavia, e' opportuno documentare queste ultime due ipotesi per iscritto con mezzi quali scritture private, raccomandate a/r, ecc., per evitare contestazioni sulla veridicita' dell'operazione in caso di verifiche fiscali.

Le altre svalutazioni dei crediti effettuate in bilancio, operate al di fuori dalle suddette ipotesi, sono indeducibili.

Fonte: http://www.francescorhodio.it
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Francesco Rhodio

Dott. Francesco Rhodio

Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Studio Dott. Francesco Rhodio
Mi sono lau­re­ato in Econo­mia e Com­mer­cio presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1998. Sono iscritto dal 2003 all’Ordine dei Dot­tori Com­mer­cial­isti e degli Esperti Con­tabili...
di Catan­zaro (già Ordine dei Dot­tori Com­mer­cial­isti) e al Reg­istro dei Revi­sori Legali (già Reg­istro dei Revi­sori Contabili).
Sono iscritto dal 2005 all’Albo dei Con­sulenti Tec­nici del Tri­bunale di Catanzaro.

Esercito la pro­fes­sione di Dot­tore Com­mer­cial­ista e di Revi­sore Legale con stu­dio in Catan­zaro al Vico III Gelso Bianco n. 5.

Incar­ichi:
- Mem­bro effet­tivo del Col­le­gio Sin­da­cale di S.p.A.
- Liq­uida­tore di soci­età di capitali
- Revi­sore con­tabile incar­i­cato della stima dei con­fer­i­menti al cap­i­tale di S.r.l.
- Pro­fes­sion­ista incar­i­cato di revi­sione ammin­is­tra­tiva e con­tabile di soci­età di cap­i­tali ex art. 2476, 2° comma, c.c.
- Cul­tore di Econo­mia e Orga­niz­zazione Azien­dale presso l’Università degli Studi Magna Græ­cia di Catanzaro
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