In particolare, si tratta:
Ulteriori modifiche alla disciplina IVA, riguardano:
2 - Numerazione delle fatture - chiarimenti diramati dall'Agenzia delle Entrate
A partire dal 1° gennaio del 2013 sono entrate in vigore le nuove regole per la numerazione progressiva delle fatture; la normativa attuale non sembrerebbe stata recepita in modo chiaro dagli operatori, in molti infatti avrebbero interpretato le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come un obbligo all'abbandono dell'azzeramento o un vincolo ad introdurre l'anno corrente in numerazione (ad es.: Fatt. n. 01/2013); l'Agenzia delle Entrate ha quindi dovuto diramare dei chiarimenti in merito.
Con le modifiche citate l'articolo 21 del '72 "non prevede più la numerazione progressivo per anno solare", ciò ha creato più di un dubbio sulle modalità necessarie per soddisfare la norma con la quale viene imposto che una fattura debba contenere un numero progressivo che la identifichi univocamente; a questo proposito le Entrate specificano che:
..è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa..
Il chiarimento prosegue sottolineando che si potrà adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività fino alla sua cessazione. Nello stesso modo l'ordine progressivo potrà anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012 (ad es.: Fatt. n° 100 del 2012 a cui seguirà la Fatt. n° 101 del 2013).
Le due modalità precedentemente descritte non andrebbero però interpretate come obbligatorie, lo dimostrerebbe la successiva precisazione:
..qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data..
Rimane quindi presente l'obbligo dell'indicazione della data come elemento identificativo, ma non si farebbe riferimento ad un obbligo di inserire l'anno come elemento d'ordine nella numerazione. Per cui il formato "Fatt. n. 1″ in una fattura datata per esempio 02/01/2013, dovrebbe essere valido quanto Fatt. n. 1/2013 (con data indicata in fattura) o Fatt. 2013/1 (anch'essa con data indicata in fattura).
3 - Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali
La legge di stabilità 2013 ha ridefinito il regime IVA delle prestazioni di carattere socio-sanitario ed assistenziale rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni nei confronti di soggetti "svantaggiati". In seguito alle modifiche apportate, tali prestazioni, se rese:
3.1 - Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31.12.2013.
3.2 - Disciplina vigente
Fino a tutto il 2013, per le stesse prestazioni, rese dalle cooperative sociali e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere, resta invece possibile scegliere se applicare:
Dal 2014, a seguito dell'abrogazione della norma interpretativa introdotta dalla L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che consente alle cooperative sociali di applicare il regime di maggior favore, tale facoltà di scelta non sarà più ammessa.
3.3 - Ambito oggettivo
La disciplina in esame, sia attuale che futura, si applica alle seguenti prestazioni, se rese da cooperative sociali o dai loro consorzi:
3.4 - Ambito soggettivo
Attualmente, il descritto regime IVA si applica alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese nei confronti di specifiche categorie di soggetti "svantaggiati":
Dal 2014, rientreranno tra i beneficiari anche:
4 - Servizi di gestione individuale di portafogli
La legge di stabilità 2013, in considerazione di un recente orientamento della Corte di Giustizia, ha escluso dal regime di esenzione i servizi di gestione individuale di portafogli, comprese le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione.
Tali prestazioni sono, pertanto, soggette a IVA con l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 21%).
4.1 - Decorrenza
Per i servizi in oggetto, il regime di imponibilità si applica alle operazioni effettuate dall'1.1.2013, ossia ai corrispettivi pagati o fatturati a decorrere da tale data.
4.2 - Separazione delle attività
Al fine di consentire la detrazione dell'IVA relativa ai costi sostenuti per l'esercizio dei servizi di gestione individuale di portafogli, possono separare le attività, secondo la disciplina prevista dall'art. 36 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono:
5 - Aumento dell'aliquota ordinaria al 22%
Con la legge di stabilità 2013 sono state rideterminate le aliquote IVA applicabili dall'1.7.2013. In particolare, è stato previsto che:
Disciplina precedente
In base alla precedente disciplina, le aliquote IVA del 10% e del 21%:
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