L'art. 2484 prevede che le società a responsabilità limitata si sciolgono:
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
L'art. 2487 del Codice Civile prevede che, salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
In sintesi, nei casi in cui la società si sciolga:
Per quanto concerne la nomina dei liquidatori, per le società a responsabilità limitata l'unico rinvio sicuro è agli artt. 2479, comma 2 n.4, 2479 comma 4 (necessità dell'assemblea secondo la lettera dell'art. 2487, senza la possibilità che la delibera sia adottata con decisione dei soci assunta in altra forma) e 2479-bis comma 3 (che fissa dei quorum per le modifiche dell'atto costitutivo, regolandone così le maggioranze).
La procedura semplificata, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si è consolidata ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell'atto pubblico notarile. Consigliamo in ogni caso di verificare la procedura presso la CCIAA territorialmente competente.
La procedura semplificata prevede che l'organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l'assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all'organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.
Le fasi operative sono:
Abbiamo pubblicato il documento Liquidazione SRL: procedura semplificata senza intervento del notaio che comprende, in formato MSWord e quindi liberamente modificabile:
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