Riduzioni: comma 3
comma 15 ter: la tassa è ridotta come segue:
i predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Non si applica: comma 4
Esenzioni: comma 5 - unità possedute da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente per fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
comma 5 bis:
Modalità di pagamento: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24/04/2012
(modello F24 elementi identificativi)
Codice Tributo Risoluzione Agenzia Entrate 39/e del 24.04.2012
(clicca qui per visualizzare il Provvedimento e la Risoluzione)
Nel modello elementi identificativi occorrerà indicare:
Controlli: Capitanerie di Porto, forze preposte alla tutela e sicurezza in mare, forze di pubblica sicurezza, organi di polizia giudiziaria e tributaria - in caso di violazione redigono processo verbale che trasmettono alla Dir. Prov. Agenzia delle Entrate
Sanzioni: per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 300% della tassa dovuta - Le sanzioni possono essere definite entro 60 giorni dalla data del processo verbale mediante il pagamento dell'imposta e con riduzione della sanzione minima al 50% (in pratica con versamento dell'imposta e sanzione ridotta (!) pari al 100% dell'imposta.
MISURA DELL'IMPOSTA - SINO A TUTTO IL 2013 - importo versato entro il 31 maggio (l'importo dovuto correttamente per il 2013 è quello di cui alla successiva tabella)
(salvo le riduzioni prima indicate)
a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri
Per coloro che hanno effettuato versamenti nel corso del 2013 relativi alle imbarcazioni di cui alle lettere a) - b) - c) - d) di cui alla tabella sopra riportata, considerato che l'importo per il 2013 è stato azzerato o ridotto (vedi la tabella che segue) è facoltà di procedere ad inoltrare domanda di rimborso con le modalità di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 125448/2013.
MISURA DELL'IMPOSTA - importi dovuti dal 2013 - importi da versarsi PER IL 2014
(salvo le riduzioni prima indicate)
[a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri ; ] (1)
[b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri ; ] (2)
c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri
(1) - (2) Lettera abrogata dall'articolo 23, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Visualizza la scheda informativa sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi: art. 16 del D.L. 201 DEL 6/12/2011 c.d. "Decreto Salva Italia" - Convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 - modificato dall'art. 60 bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 - convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012 n. 214 - Ulteriormente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Lettera ai clienti per adempimenti IMU, TARI e IVIE 2022
Scade il 16 giugno 2022 il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2022. La Legge di Bilancio 2020 aveva abolito l’imposta unica comunale (c.d. IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili. Anche per l’anno 2022 ci sono dei casi di esonero dal versamento dell’imposta.
Ricorso avverso intimazione di pagamento TA.RI. (Tassa Rifiuti)
L'iscrizione a ruolo della tassa rifiuti è illegittima se l'avviso di pagamento depositato durante il processo tributario non indica il numero della raccomandata con la quale l'ente locale afferma di averlo notificato. E' questa la soluzione offerta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8474, depositata in cancelleria il 6 aprile scorso, secondo cui va sempre adeguatamente provata nel processo tributario la regolare notifica dell'atto prodromico al provvedimento esecutivo.
Ricorso avverso avviso di accertamento TA.RI. (Tassa rifiuti)
La procedura di accertamento della TARI deve essere ancorata, in primis, a criteri fattuali, che presuppongono non solo verifiche in loco tramite mere misurazioni della superficie calpestabile ove viene esercitata l’attività.
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