La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 414, 415 e 416 ha istituito in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto gli alimenti da parte dell'altro coniuge.
Attraverso questo Fondo, il coniuge bisognoso potrà ottenere l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno.
Requisiti per accedere al Fondo
Può accedere al Fondo il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
Affinchè si possa ritenere sussistente lo stato di bisogno, è necessario che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità sia inferiore o uguale ad € 3.000.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere depositata nella cancelleria del tribunale del luogo dove il coniuge in stato di bisogno ha la residenza.
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
All'istanza devono essere allegati a pena di inammissibilità:
di Antonella Pedone
Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto
Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (Decreto Sostegni bis)
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