Lunedì 3 febbraio 2014

Minisanatoria dei ruoli entro il 28 febbraio 2014

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Minisanatoria dei ruoli entro il 28 febbraio 2014

Art. 1, ai commi da 618 a 624 legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).

La Legge di Stabilità 2014 prevede una sanatoria per il pagamento degli importi dovuti in relazione a ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi.

Entro il 28 febbraio 2014 i contribuenti possono estinguere il loro debito pagando, in unica soluzione, l'intero importo iscritto a ruolo (o quello residuo e gli aggi di riscossione); restano esclusi dal versamento gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora.
Rientrano nell'agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

L'agevolazione è dunque limitata al mancato pagamento degli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.
Ma a fronte di questo vantaggio il contribuente dovrebbe rinunciare alla rateazione del pagamento (recentemente estesa, in casi particolari, fino a 120 rate mensili.
Si avrà convenienza solo in caso di cartelle esattoriali emesse da molto tempo; per una cartella esattoriale non pagata da un anno invece il risparmio degli interessi potrebbe non compensare lo svantaggio della mancata rateazione.


In ogni caso, per una valutazione di convenienza e per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti dovranno prendere immediata visione della propria situazione debitoria e verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

Per chi intenderà aderire sarà possibile effettuare il versamento presso gli sportelli di Equitalia o negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014".
Equitalia contatterà i contribuenti che vantano crediti dalla pubblica amministrazione e per i quali l'ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro. Il contatto diretto è stato previsto da Equitalia per consentire loro di saldare le cartelle/avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la scadenza e permettere alla PA di procedere al pagamento del credito nei tempi previsti senza risentire di eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici legati alle operazioni della definizione agevolata.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, è espressamente previsto che la riscossione dei ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013 sia sospesa fino al 15 marzo 2014 (resteranno conseguentemente sospesi fino a tale data anche i termini di prescrizione).
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    La norma prevede una sanatoria per ogni pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 30/06/2022: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

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    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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